Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/43: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto · 17 pagine

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Nel Regno Unito le prestazioni nel settore alberghiero sono imponibili all’aliquota normale (attualmente pari al 20 %) come in Danimarca.

Dato che queste prestazioni spesso soggiacciono a un’aliquota speciale anche in Europa, una proroga dell’aliquota speciale non costituirebbe uno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b LSgrI.

Anche in caso di soppressione dell’aliquota speciale le condizioni per uno «swiss finish» secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b non sarebbero soddisfatte. Dopo un onere attuativo iniziale, tale soppressione comporterebbe agevolazioni amministrative per i contribuenti, poiché questi ultimi dovrebbero applicare al massimo due aliquote (v. n. 5.1).

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Secondo la legislazione in vigore, la validità dell’attuale aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero è limitata al 31 dicembre 2027 (art. 25 cpv. 4 LIVA). In seguito le suddette prestazioni sarebbero imponibili all’aliquota normale. La mozione Friedli 24.3635 «Aliquota speciale IVA. Pianificazione sicura per il settore del turismo» chiede di estendere l’applicazione dell’aliquota speciale oltre il 2027.

Nel suo parere alla succitata mozione, il Consiglio federale ha sottolineato che le condizioni per mantenere l’aliquota speciale nel settore del turismo non sono più date (v. n. 1.2.1). La mozione non specifica se la validità dell’aliquota speciale debba essere prorogata in modo illimitato o limitato nel tempo. Il Consiglio federale propone una proroga fino alla fine del 2035, momento in cui, secondo l’articolo 196 numero 14 capoverso 1 Cost., decade anche la facoltà di riscuotere l’IVA. Al più tardi in occasione della discussione in merito a una proroga dell’IVA nel suo complesso verrà tematizzata anche l’aliquota speciale. Quest’aliquota speciale è una misura di politica strutturale finalizzata a promuovere un settore specifico, nel quale il Consiglio federale non ravvisa alcuna necessità economica. Un sovvenzionamento di questo tipo dovrebbe essere discusso a livello politico su base regolare, in particolar modo perché a causa di questa agevolazione fiscale la Confederazione perde ogni anno circa 300 milioni di franchi di gettito dell’IVA (v. n. 5.2). Associare la validità dell’aliquota all’ordinamento finanziario consentirebbe di verificarla regolarmente.

3.2 Attuazione

Una modifica di legge – sia essa una proroga della validità o la soppressione

dell’aliquota speciale – non richiederebbe una modifica dell’ordinanza del

27 novembre 2009 sull’IVA (OIVA; RS 641.201).

Secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c LSgrI, il Consiglio federale ha verificato se l’esecuzione della regolamentazione può essere semplificata con l’ausilio di mezzi