Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/43: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto · 17 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

L’ordinanza sull’IVA1 è entrata in vigore il 1° gennaio 1995, introducendo l’IVA in Svizzera. L’articolo 8terdelle disposizioni transitorie della vecchia Costituzione prevedeva che la Confederazione potesse stabilire in via legislativa un’aliquota inferiore per l’imposta sulla cifra d’affari sulle prestazioni turistiche effettuate sul territorio svizzero, purché esse fossero consumate in larga misura da ospiti provenienti dall’estero e la situazione concorrenziale lo esigesse. Sulla base di questa disposizione costituzionale, nel marzo del 1996 l’Assemblea federale ha deciso un’aliquota speciale per prestazioni nel settore alberghiero, che è entrata in vigore il 1° ottobre 1996.2 Conformemente all’articolo 130 capoverso 2 della Costituzione federale3, per l’imposizione delle prestazioni del settore alberghiero la legge può stabilire un’aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale. Di conseguenza, anche nella legge del 2 settembre 1999 sull’IVA è stata prevista un’aliquota speciale. In origine questa misura doveva essere limitata fino alla fine del 2003. Tuttavia, è stata prorogata dal Parlamento prima fino alla fine del 2006 e poi fino alla fine del 2010. L’aliquota speciale è stata ripresa anche nella legge del 12 giugno 20094 sull’IVA (LIVA) attualmente in vigore, tuttavia la sua validità è stata limitata dapprima fino alla fine del 2013 e in seguito fino alla fine del 20175. L’ultima proroga della validità dell’aliquota speciale fino al 2027 è stata lanciata tramite l’iniziativa parlamentare de Buman 15.410 Inserire in modo permanente l’aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero, depositata l’11 marzo 2015.6 Quella in oggetto è pertanto la settima proroga.

La condizione per prorogare l’aliquota speciale è, come stabilito esplicitamente nella vecchia Costituzione, la necessità economica. Alla sua introduzione, l’aliquota era stata giustificata con la difficile situazione del settore turistico negli anni Novanta. Era intesa

1RU 1994 1464

2FF 1996 I 1152

3RS 101

4Cfr. FF 2008 6033; RU 2009 5203; FF 2013 829, 2013 841; RU 2013 3505

5 RS 641.20

6 Cfr. a tale proposito anche il parere del Consiglio federale del 12 aprile 2017 sull’iniziativa parlamentare Inserire in modo permanente l’aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero, FF 2017 3003.