Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/43: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto · 17 pagine
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e l’UE concernono l’IVA soltanto nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria. Queste disposizioni non sono interessate dal presente progetto.
Con il Trattato del 28 ottobre 199424 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’IVA nel Principato del Liechtenstein, il Principato del Liechtenstein, che forma con la Svizzera un unico territorio doganale, riprende per il proprio territorio il diritto relativo all’IVA applicato in Svizzera. Lo scopo del Trattato è assicurare nei due Stati un disciplinamento, un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’IVA. Conformemente al Trattato, il Principato del Liechtenstein deve adeguare il proprio diritto relativo all’IVA alla legge svizzera in materia riveduta.
Vi è inoltre il Trattato del 23 novembre 196425 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero, in virtù del quale nel suddetto Comune tedesco viene applicato il diritto svizzero in materia di IVA. Ciò significa che la Svizzera riscuote l’IVA anche sull’importazione e sulle prestazioni eseguite sul territorio di questo Comune. In compenso versa una quota parte del provento dell’IVA come partecipazione agli oneri speciali del Comune e della sua popolazione.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto modifica la LIVA (art. 25 cpv. 4 LIVA). Si tratta di disposizioni che contengono norme di diritto, le quali devono essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettera d Cost. La competenza dell’Assemblea federale di emanare la legge discende dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. (competenza legislativa dell’Assemblea federale). L’atto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).
6.4 Conformità alla legge sui sussidi
L’aliquota speciale IVA per le prestazioni nel settore alberghiero costituisce un’agevolazione fiscale. Le agevolazioni fiscali sono considerate aiuti finanziari e devono quindi essere qualificate come sussidi ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 199026 sui sussidi (LSu).
Come esposto al numero 1.2.1, il Consiglio federale giunge alla conclusione che, in linea di principio, l’aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero non ha più alcuna giustificazione materiale. Tuttavia, il Parlamento ha trasmesso la mozione Friedli 24.3635 «Aliquota speciale IVA. Pianificazione sicura per il settore del turismo». Prorogando la validità dell’aliquota speciale, si stima che al settore alberghiero
24 RS 0.641.295.142
25 RS 0.631.112.136
26 RS 616.1