Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/43: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto · 17 pagine
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semplificazione. Una proroga della validità dell’aliquota speciale non eliminerebbe i problemi di delimitazione connessi, ma non comporterebbe per le imprese alcun onere legato al cambiamento di aliquota. Se la validità dell’aliquota speciale scadesse, rimarrebbero in vigore soltanto due aliquote IVA. Dopo un onere attuativo iniziale, il rendiconto IVA verrebbe semplificato per tutte le imprese che applicano l’aliquota speciale e in particolare le PMI con poche risorse per la consulenza esterna ne trarrebbero vantaggio.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202414 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202415 sul programma di legislatura 2023–2027. Esso trae origine dalla mozione Friedli 24.3635 del 13 giugno 2024, che è stata accolta dalle Camere federali. Il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione (v. n. 1.1).
1.4 Interventi parlamentari
Il progetto consente di attuare la mozione Friedli 24.3635 «Aliquota speciale IVA. Pianificazione sicura per il settore del turismo» del 13 giugno 2024.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Al titolo VIII, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA)16 prescrive agli Stati membri dell’Unione europea (UE) un’aliquota normale non inferiore al 15 per cento (art. 97 par. 1 direttiva IVA). L’applicazione di al massimo due aliquote ridotte è ammessa ma non obbligatoria (art. 98 direttiva IVA). Esse non possono essere inferiori al 5 per cento (art. 99 direttiva IVA), tuttavia vi sono regimi speciali che consentono a singoli Stati membri di applicare aliquote inferiori. In linea di principio le aliquote ridotte sono applicabili unicamente alle prestazioni esplicitamente elencate nell’allegato III della direttiva IVA, quindi anche all’«alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte» (n. 12 allegato III direttiva IVA).
Come illustra la tabella qui di seguito, le prestazioni nel settore alberghiero soggiacciono a un’aliquota ridotta in tutti gli Stati membri tranne che in Danimarca.
14 FF 2024 525
15 FF 2024 1440
16 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, GU L 347/1 dell’11.12.2006