Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/43: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto · 17 pagine
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Panoramica
Nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la validità dell’aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero, attualmente fissata al 3,8 per cento e con scadenza a fine 2027, dovrà essere prorogata di ulteriori otto anni fino alla fine del 2035. Il progetto attua una mozione trasmessa dal Parlamento.
L’aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero è stata introdotta il 1° ottobre 1996 quale misura transitoria per sostenere il settore durante la difficile situazione di quel periodo. Da allora la validità dell’aliquota è stata prorogata sei volte, l’ultima dal 2017 al 2027. La mozione 24.3635 trasmessa dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati chiede che l’aliquota speciale sia applicata oltre il 2027. Il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione perché la situazione odierna del settore, che presenta cifre record, non può più essere paragonata a quella della sua introduzione. Si stima che la prosecuzione dell’applicazione dell’aliquota speciale comporterebbe minori entrate di circa 300 milioni di franchi all’anno, che a seguito delle disposizioni del freno all’indebitamento dovrebbero essere compensate altrove.
Nella maggior parte dei Paesi europei le prestazioni nel settore alberghiero sono imponibili a un’aliquota ridotta che, tuttavia, nella maggior parte dei casi è superiore all’aliquota normale dell’IVA svizzera, attualmente pari all’8,1 per cento. Inoltre, una soppressione dell’aliquota speciale semplificherebbe la gestione dell’IVA in quanto le aziende alberghiere dovrebbero applicare al massimo due aliquote.
Per l’attuazione della mozione, il Consiglio federale continua a proporre una proroga temporanea, poiché ritiene che il sovvenzionamento di un singolo settore debba essere discusso a livello politico su base regolare. L’aliquota speciale deve rimanere in vigore fino a fine 2035, analogamente all’ordinamento finanziario (cfr. art. 196 n. 14 cpv. 1 della Costituzione federale). Ciò consentirà di discutere di un’ulteriore proroga della validità dell’aliquota speciale e della facoltà di riscuotere l’IVA nel suo complesso.