Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine
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in Svizzera. Per svolgere questo compito sarebbe utile che l’SFS possa accedere anche al sistema centrale sulla migrazione SIMIC per identificare eventuali perturbatori. Nella presente modifica s’intende pertanto attribuire all’SFS l’accesso online. In SIMIC sono registrati tutti i cittadini esteri che vivono o soggiornano in Svizzera. Se nell’ambito di un controllo di una persona quest’ultima non può esibire un documento d’identità, ma fornisce il suo nome, è possibile utilizzare il nome per identificare la persona e verificare la correttezza delle sue indicazioni.
Art. 9 cpv. 1 lett. c n. 2ter
Le guardie di sicurezza nel traffico aereo (SIBEL), formate da fedpol, svolgono i loro compiti di sicurezza nel traffico aereo internazionale commerciale (art. 21a della legge federale del 12 dicembre 1948 sulla navigazione aerea; RS 748.0). Possono essere impiegate per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri. Le SIBEL dovrebbe quindi poter consultare SIMIC anche per identificare eventuali perturbatori. In SIMIC sono registrati tutti i cittadini esteri che vivono o soggiornano in Svizzera. Se nell’ambito di un controllo di una persona quest’ultima non può esibire un documento d’identità, ma fornisce il suo nome, è possibile utilizzare il nome per identificare la persona e verificare la correttezza delle sue indicazioni.
Codice penale del 21 dicembre 1937
Art. 354 cpv. 2 lett. i e 3
L’articolo 354 CP costituisce la base giuridica per il sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali AFIS nel quale vengono registrati i dati segnaletici di natura biometrica, in particolare le impronte digitali. Le impronte digitali sono rilevate nell’ambito del perseguimento penale e di altri compiti legali da autorità federali, cantonali ed estere. AFIS serve a identificare persone ricercate o sconosciute. Ora s’intende offrire anche alla polizia dei trasporti la possibilità di confrontare le impronte digitali con i dati registrati in AFIS. La polizia dei trasporti provvede alla sicurezza nei treni e nelle stazioni conformemente alla legge federale del 18 giugno 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI; RS 745.2). Ogni giorno oltre 1,3 milioni di persone viaggiano in treno. La polizia dei trasporti esegue ogni anno più di 38 000 controlli delle persone al fine di accertare la loro identità (cfr. art. 3 e 4 LFSI), con tendenza al rialzo. Questi accertamenti dell’identità sono eseguiti per vari motivi, ad esempio per verificare se una persona sospetta è oggetto di ricerca oppure quando sussistono dubbi sull’identità di un viaggiatore o se questi non vuole o non può esibire un documento d’identità. Se la persona controllata non porta con sé un tale documento, la polizia dei trasporti non è in grado di stabilirne l’identità con certezza. In simili casi deve far capo alla polizia cantonale o comunale che può accertare l’identità tramite AFIS. Visto il forte aumento del numero di reati nel settore ferroviario, questa situazione si verifica più di dieci volte al giorno. Il ricorso alla polizia territorialmente competente comporta un elevato dispendio di risorse e lunghe attese, spesso superiori a un’ora. Il personale della polizia dei trasporti consegue inoltre la stessa formazione presso le scuole svizzere di polizia degli altri agenti di polizia ed è quindi in possesso dell’attestato professionale federale di agente di polizia. La possibilità di eseguire un confronto con le impronte digitali registrate in AFIS permetterà di accrescere la sicurezza della