Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/51: Revisione dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico · 15 pagine
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4.10 Articolo 39 capoverso 4 (nuovo)
Per gli spazi esterni a uso privato, l’articolo 39 capoverso 4 fissa il luogo di determinazione delle immissioni foniche a 1,5 metri dal suolo dello spazio esterno. Tale precisazione è dovuta in quanto, non essendo stati applicati valori limite di esposizione per questi spazi esterni, non si doveva eseguire alcuna determinazione del rumore. In seguito alla revisione della LPAmb, tale determinazione diventa ora necessaria nel caso in cui la committenza richieda spazi esterni a uso privato di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera a revLPAmb come motivazione per il permesso di costruzione. Con questa disposizione, il Consiglio federale mira a ottenere un’applicazione uniforme della legislazione. Essa non influisce in alcun modo sull’obbligo di risanamento degli impianti fissi esistenti.
4.11 Articolo 41 capoverso 2bis (nuovo)
A seguito dell’articolo 39 capoverso 4, l’articolo 41 viene integrato con il capoverso 2bis, in cui si stabilisce che per gli spazi esterni a uso privato di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera a revLPAmb, i valori limite delle immissioni si applicano all’intera superficie di tali spazi. Tuttavia, questa disposizione si applica solo al rilascio dell’autorizzazione di costruire ai sensi dell’articolo 31 OIF e non comporta nuovi obblighi per i proprietari degli impianti. Gli spazi esterni devono essere di pertinenza dell’unità abitativa e comprendono balconi, terrazze e altre superfici esterne appartenenti all’edificio utilizzate dall’unità abitativa. Poiché non è possibile definire chiaramente la correlazione tra i benefici per la salute di tali spazi esterni e le loro dimensioni, il Consiglio federale non specifica alcuna dimensione minima nella legislazione. In questo ambito sono determinanti le disposizioni cantonali e la prassi corrispondente. I Cantoni che non dispongono di una prassi consolidata per la definizione degli spazi esterni possono fare riferimento al sistema di valutazione degli alloggi dell’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB)10. L’allestimento di base delle abitazioni determina, in termini di requisiti minimi, anche le dimensioni degli spazi esterni (in m2) a dipendenza delle dimensioni dell’abitazione (criterio K23 / spazio esterno privato).
5 Ripercussioni
Per la revisione della LPAmb, l’UFAM ha eseguito una valutazione economica11. Poiché la revisione dell’OIF si limita a concretizzare la LPAmb, quanto illustrato nella valutazione vale anche per la presente modifica d’ordinanza. Non si prevedono ripercussioni negative per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, l’economia, la società e l’ambiente.
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Non sono previste ripercussioni dirette per la Confederazione.
10 UFAB, 2015. Progettazione di abitazioni, valutazione e confronto. Sistema di valutazione degli alloggi SVA. Ufficio federale delle abitazioni UFAB, Grenchen.
11 Sutter, Truffer 2020. Siedlungsentwicklung und Lärmschutz: Volkswirtschaftliche Beurteilung (VOBU) zu Änderungen USG Artikel 22 & 24. Berna: Ufficio federale dell’ambiente UFAM