Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/51: Revisione dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico · 15 pagine
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tranquille. La comparazione del progetto con il diritto europeo è trattata nel messaggio concernente la legge6.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Articolo 1 capoverso 2 lettera b (modificato)
Con la revisione della legge sulla protezione dell’ambiente, le disposizioni concernenti l’urbanizzazione sono state abrogate senza sostituzione. Per contro, l’articolo 24 capoverso 2 revLPAmb stabilisce nuovi requisiti per la modifica dei piani di utilizzazione. Ne consegue che il campo di applicazione dell’articolo 1 capoverso 2 lettera b OIF viene riformulato in conformità con la nuova base legale. Oltre alla delimitazione delle zone edificabili, in futuro l’OIF regolamenterà anche la modifica dei piani di utilizzazione nelle zone esposte al rumore.
4.2 Articolo 29 capoverso 1 (modificato)
Il capoverso 1 della disposizione viene adeguato in conformità con la modifica di legge. Descrive le categorie di misure che possono essere esaminate per rispettare i valori limite di esposizione. Tali misure devono garantire il rispetto sia dei valori di pianificazione nel delimitare nuove zone edificabili per usi sensibili al rumore sia i valori limite delle immissioni nel modificare i piani di utilizzazione con cui accrescere lo spazio abitativo. È possibile esaminare misure di pianificazione, sistemazione o costruzione. Se queste risultano proporzionate per proteggere la zona interessata dal rumore, per effetto dell’obbligo sancito dall’articolo 24 LPAmb devono essere previste nell’ambito della procedura di pianificazione.
Qualora i valori limite di esposizione vengano superati, occorre verificare se sono soddisfatte le condizioni per concedere una deroga secondo l’articolo 24 capoverso 3 revLPAmb.
4.3 Articolo 29 capoverso 2 (nuovo)
Se non sono disponibili provvedimenti proporzionati e la delimitazione o la modifica della zona edificabile avviene nell’interesse preponderante allo sviluppo centripeto degli insediamenti, occorre dimostrare che nella zona interessata o nelle sue vicinanze sono presenti spazi liberi sufficienti per lo svago e il ristoro. Tali spazi devono soddisfare determinati requisiti di base.
L’articolo 29 capoverso 2 OIF stabilisce i requisiti minimi necessari per gli spazi liberi destinati allo svago e al ristoro in conformità con l’articolo 24 capoverso 3 lettera b revLPAmb. Tali spazi devono essere di dimensioni adeguate, raggiungibili a piedi senza barriere e accessibili al pubblico. Inoltre, la loro sistemazione e l’infrastruttura
6 Messaggio concernente la modifica della legge sulla protezione dell’ambiente (rumore, siti contaminati, tasse d’incentivazione, finanziamento di corsi di formazione e di formazione continua, sistemi di informazione e di documentazione, diritto penale) del 16 dicembre 2022; FF 2023 239