Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/51: Revisione dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico · 15 pagine
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obiettivo adottando misure alla fonte del rumore o tra la fonte e la zona edificabile, così da proteggere l’utenza dal rumore. Se le autorità preposte alla pianificazione non adempiono tale principio, sono possibili in via eccezionale azzonamenti, densificazioni e cambiamenti di destinazione se la zona interessata soddisfa cumulativamente tutte le condizioni seguenti:
- sussiste un interesse preponderante allo sviluppo centripeto degli insediamenti;
- la popolazione dispone di spazi liberi sufficienti per lo svago e il ristoro;
- vengono realizzate misure volte a migliorare la qualità abitativa sotto il profilo acustico.
Il requisito relativo all’urbanizzazione è abrogato (art. 24 cpv. 2 LPAmb).
Nota sull’obbligo di risanamento degli impianti fissi esistenti
La revisione dell’OIF riguarda esclusivamente disposizioni riguardanti i permessi di costruzione (art. 22 revLPAmb) e le zone edificabili (art. 24 revLPAmb). Tali disposizioni non sono considerate (nuovi) criteri per i risanamenti. Non essendo modificati gli obblighi di limitazione delle emissioni foniche degli impianti che producono rumore e di isolamento acustico ai sensi degli articoli 16, 20 e 25 LPAmb, per gli impianti fissi esistenti che producono rumore si continua ad applicare il medesimo obbligo di risanamento attualmente vigente. Ad esempio, se una strada doveva essere risanata secondo il diritto previgente, tale obbligo permane, indipendentemente dalle condizioni applicate dall’autorità competente per il rilascio dei permessi di costruzione. Nel caso opposto non sorgono nuovi obblighi di risanamento, segnatamente perché l’articolo 13 OIF resta invariato.
3 Diritto comparato
Nell’Unione europea (UE) le normative riguardanti la concessione di permessi di costruzione e la definizione di zone edificabili sono di competenza dei singoli Stati membri4. Un’analisi delle prescrizioni vigenti in Germania, Austria, Italia, Francia e Paesi Bassi mostra che in tutti questi Paesi esistono disposizioni concernenti il rumore di cui bisogna tenere conto per i permessi di costruzione e le zone edificabili5. Il ventaglio di normative è ampio. Dall’analisi emerge in particolare che in questi Paesi le disposizioni rilevanti non sono riunite in un unico atto normativo, bensì risultano ascrivibili a diversi ambiti giuridici.
Con il rafforzamento dello sviluppo centripeto degli insediamenti, oltre all’approccio che prevede la riduzione del rumore alla fonte, nell’UE si sono consolidate ulteriori strategie volte a migliorare la qualità di vita nelle aree urbane, tra cui l’obbligo di delimitare zone
4 Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea (2002). Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Consultabile all’indirizzo: eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/ALL/?uri=celex%3A32002L0049 [consultazione in data 26.3.2025]
5 Heckendorn Urscheler, De Dycker 2015. Avis sur la lutte contre le bruit dans le droit de l’aménagement du territoire. Losanna, Istituto svizzero di diritto comparato