Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) · 14 pagine
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e quindi deve svolgere lavori anche nello Stato confinante. Oggi questi viaggi sono autorizzati solo in casi eccezionali.
Lett. f
Deve essere possibile anche autorizzare un viaggio per esercitare il diritto di custodia o di visita nei riguardi di figli minorenni all’estero. Questo vale in genere per i casi in cui un genitore vive in Svizzera e i figli in un altro Stato europeo. Oggi tali viaggi sono autorizzati per motivi umanitari (art. 9 cpv. 4 lett. a ODV). Questo motivo di viaggio deve essere ora elencato esplicitamente.
Lett. h
Secondo l’attuale regolamentazione, tre anni dopo la decisione di ammissione provvisoria e se la persona è ben integrata, i viaggi in Stati diversi dallo Stato d’origine o di provenienza possono essere autorizzati anche per altri motivi (p. es. per visitare familiari o per vacanza) (art. 9 cpv. 4 lett. b ODV). A tale proposito si tiene conto del grado d’integrazione; il viaggio può essere negato se l’interessato dipende dall’aiuto sociale (art. 9 cpv. 5 ODV).
Il periodo di attesa di tre anni si orienta al periodo di tre anni previsto per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente (art. 85c cpv. 1 LStrI). Tuttavia, secondo la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo14, confermata dal Tribunale amministrativo federale15, il periodo di attesa per il ricongiungimento familiare non può superare i due anni. Si sta lavorando per modificare di conseguenza la LStrI.
Per creare un ulteriore incentivo all’integrazione, anche il limite di tempo per la richiesta di viaggio «per altri motivi» viene ridotto ora a due anni, ma a condizione che vengano soddisfatti chiari criteri d’integrazione. Non devono essere state percepite prestazioni dell’aiuto sociale per almeno sei mesi prima della richiesta e non devono essere stati commessi reati significativi contro la sicurezza e l’ordine pubblici. Questo include, per esempio, anche l’accumulo di debiti elevati. La disposizione proposta mira a garantire che la persona richiedente sia sufficientemente integrata in Svizzera per essere economicamente indipendente.
Viene effettuato un esame caso per caso. Inoltre, i Cantoni saranno sentiti come lo sono già oggi (art. 9 cpv. 6 P-ODV, vedi sotto).
Ad cpv. 2 e 3
La domanda di autorizzazione per un viaggio nello Stato d’origine o di provenienza dev’essere depositata presso l’autorità cantonale competente, debitamente motivata e con le relative prove. L’autorità cantonale inoltra la domanda alla SEM.
Ad cpv. 4
La SEM decide la durata di un viaggio in uno Stato diverso da quello d’origine o di provenienza. Secondo la prassi attuale, tali viaggi sono generalmente autorizzati per un massimo di 30 giorni. Questo deve ora essere esplicitamente disciplinato a livello di ordinanza. In casi motivati, tuttavia, la SEM può discostarsene e autorizzare una durata maggiore del viaggio. Per esempio, per atleti di successo che partecipano a diverse competizioni in vari Stati all’estero o per i figli minorenni che desiderano visitare regolarmente un genitore all’estero. Tuttavia, tale eccezione non è prevista in caso di viaggi nello Stato d’origine o di provenienza (cfr. sopra art. 8a P-ODV). Il viaggio nello Stato
14 Corte EDU, sentenza del 9 luglio 2021 nella causa M.A. c. Danimarca, n. 6697/18
15 Sentenza del TAF F-2739/2022 del 24 novembre 2022 (ne è prevista la pubblicazione)