Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) · 14 pagine

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Art. 25

Questa disposizione si riferisce a un’ordinanza non più in vigore. Ora pertanto occorre rimandare alla vigente ordinanza del 7 ottobre 2015 sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 32 Disposizione transitoria della modifica del ...

Analogamente alla disposizione transitoria della modifica della LStrI del 17 dicembre 2021 contenuta nella LStrI (art. 126f LStrI) dev’essere creata anche nell’ODV una disposizione transitoria corrispondente. Di conseguenza, per le procedure di rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’ODV dev’essere possibile applicare la normativa previgente. La disposizione transitoria contenuta finora nel presente articolo può invece essere abrogata, poiché non vi sono più casi di applicazione.

Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Art. 8 cpv. 2 lett. c

La disposizione secondo cui alle persone straniere prive di documenti e in possesso di un permesso di dimora o di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE può essere rilasciato un passaporto per persone straniere viene ora disciplinata a livello di legge (nell’art. 59 cpv. 4 lett. a nLStrI e non più nell’art. 4 cpv. 2 lett. a ODV). Secondo il diritto vigente, ai fini della notificazione queste persone non sono tenute a presentare un documento d’identità straniero valido. Questa norma sarà mantenuta anche in futuro. Di conseguenza, il corrispondente riferimento all’ODV deve essere adattato e deve ora riferirsi alla normativa della LStrI. Inoltre, l’attuale riferimento all’articolo 4 capoverso 1 ODV viene modificato, in quanto tale disposizione è già disciplinata dalla legge (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. b e c LStrI). Ora si fa riferimento direttamente a questo disciplinamento della legge e non più all’ordinanza.

Art. 31 rubrica e cpv. 6

Per ragioni sistematiche, la previgente disposizione sul rilascio di un permesso di dimora a persone straniere ammesse provvisoriamente di cui all’articolo 84 capoverso 5 LStrI viene ora integrata in un nuovo articolo 84a nLStrI. Pertanto i riferimenti di questa disposizione devono essere adattati.

Modifica dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Art. 21 cpv. 2 lett. c

L’articolo 21 capoverso 2 OEV stabilisce quando viene rilasciato un visto di ritorno. Secondo il diritto vigente, ciò avviene in particolare se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 7 e 9 ODV (lett. c). Queste disposizioni dell’ODV sono ora contenute nell’articolo 59 capoverso 5 nLStrI. Di conseguenza, non si deve più fare riferimento all’ODV, ma alla corrispondente disposizione della LStrI.

Modifica dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

Art. 26a (soppresso)

Per motivi di certezza del diritto e di trasparenza, in futuro anche le sanzioni per i viaggi non autorizzati all’estero e gli altri motivi di estinzione dell’ammissione provvisoria vengono fissati esaustivamente nella legge (art. 84 cpv. 4 nLStrI). Secondo il diritto vi-