Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) · 14 pagine

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Compendio

Per la completa entrata in vigore della modifica della legge federale del 17 dicem-

bre 2021 sugli stranieri e la loro integrazione, occorre adeguare le ordinanze

d’esecuzione relative ai viaggi all’estero dei richiedenti l’asilo, delle persone am-

messe provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione. Le modifiche

proposte riguardano in particolare l’ordinanza concernente il rilascio di docu-

menti di viaggio per stranieri.

Situazione iniziale

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha approvato una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), la quale comporta anche una modifica della legge sull’asilo (LAsi). Le modifiche prevedono limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti in materia di ammissione provvisoria (20.063, nLStrI, FF 2021 2999). Il progetto mira a favorire l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente nel mercato del lavoro, in particolare facilitando il cambiamento di Cantone. Inoltre sono state create disposizioni relative ai viaggi all’estero delle persone ammesse provvisoriamente, delle persone con protezione provvisoria e dei richiedenti l’asilo.

In seguito, l’11 marzo 2022, il Consiglio federale ha deciso di applicare per la prima volta lo statuto di protezione S alle persone fuggite in Svizzera a causa dei combattimenti in Ucraina. Oggi le persone provenienti dall’Ucraina con statuto di protezione S possono viaggiare all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio. Ciò corrisponde anche alla normativa vigente nell’UE per le persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina. La modifica della LStrI del 17 dicembre 2021 prevede invece che le persone alle quali è stata concessa la protezione provvisoria non possano, in linea di principio, viaggiare nel loro Stato d’origine o di provenienza né in un altro Stato. Le eccezioni sono possibili solo a determinate condizioni.

A causa di questa contraddizione, il 1° maggio 2024 il Consiglio federale ha posto in vigore la modifica di legge del 17 dicembre 2021, con effetto dal 1° giugno 2024, escludendo in un primo tempo le disposizioni relative ai viaggi all’estero. Allo stesso tempo ha deciso di sottoporre al Parlamento una modifica della LStrI con cui viene instaurata una regolamentazione speciale per le persone con statuto di protezione S provenienti dall’Ucraina, in vista della successiva entrata in vigore anche delle disposizioni sui viaggi all’estero. Su questa proposta di legge viene svolta una consultazione separata.

Il presente progetto posto in consultazione contiene le disposizioni d’esecuzione necessarie per la modifica della legge del 17 dicembre 2021, che si applicheranno agli altri gruppi di persone interessati per i viaggi all’estero.

Contenuto del progetto

Il progetto posto in consultazione contiene le modifiche di ordinanze necessarie per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni della LStrI e della LAsi relative ai viaggi all’estero. In particolare, nell’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) devono essere specificati i motivi personali particolari per i quali è lecito autorizzare un viaggio in uno Stato che non sia lo Stato d’origine o di provenienza (art. 59e cpv. 3 nLStrI). Inoltre, a seguito delle modifiche di legge, sono necessari adeguamenti redazionali a diverse ordinanze in materia di asilo e stranieri.