Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) · 14 pagine
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neppure in presenza di particolari motivi personali (art. 9 cpv. 1 P-ODV). Tali viaggi possono essere autorizzati solo se giustificati da motivi gravi (art. 59c cpv. 2 LStrI). Questa nuova disposizione stabilisce che le precedenti norme per i rifugiati si applicano in futuro anche alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione. Di conseguenza, la rubrica dev’essere debitamente adattata e precisata.
Ad cpv.1
Poiché in futuro un divieto di viaggio esteso per i rifugiati emesso dalla SEM sulla base dell’articolo 59c LStrI si applicherà anche alle persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione provenienti dallo stesso Stato d’origine o di provenienza (art. 59e cpv. 3 nLStrI), il testo di questo capoverso deve essere adattato. Pertanto le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione possono recarsi nello Stato in questione solo in caso di malattia grave, infortunio grave o decesso di un congiunto. La presenza di particolari motivi personali ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 P-ODV non è invece sufficiente. Dunque si tratta di un’ulteriore restrizione al viaggio in un altro Stato, la quale viene applicata in caso di sospetto di viaggi indebiti verso lo Stato d’origine o di provenienza.
La procedura per ottenere un’autorizzazione di viaggio nonostante un divieto di viaggio esteso si basa sui capoversi 2-4 vigenti, che si applicano anche ai rifugiati.
Ad cpv. 5
Questo capoverso specifica quali persone sono considerate «congiunti» in base al capoverso 1. Questa norma non è attualmente conforme a quella dell’articolo 9 capoverso 3 ODV, che contiene anch’essa una definizione del termine «congiunti». La differenza dev’essere rettificata adattando la presente disposizione all’articolo 9 capoverso 3 ODV. D’ora in poi sono considerati «congiunti» i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del suo coniuge. Inoltre, sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in un’unione duratura simile quella coniugale.
Art. 13 cpv. 1 lett. bbis–d e cpv. 2
Ad cpv. 1 lett. bbis–d
Poiché in futuro il rilascio di un passaporto per una persona straniera sarà disciplinato a livello di legge e non più di ordinanza (nell’art. 59 cpv. 4 lett. a–c nLStrI e non più nell’art. 4 cpv. 2 lett. a–c ODV), i riferimenti devono essere adeguati. Inoltre, nella lettera b deve essere inserito un nuovo riferimento all’articolo 8a P-ODV, che contiene le disposizioni esecutive sui viaggi verso lo Stato d’origine o di provenienza. Infine, la lettera d, analogamente alla lettera c, deve stabilire che il passaporto corrispondente per i richiedenti l’asilo e le persone la cui domanda d’asilo è stata respinta con decisione passata in giudicato (art. 59 cpv. 4 lett. c nLStrI) è valido per dieci mesi. Questo corrisponde già alla prassi attuale e ora dev’essere esplicitamente fissato a livello di ordinanza.
Ad cpv. 2
Poiché in futuro le norme per il rilascio di un visto di ritorno sono stabilite dalla legge (art. 59 cpv. 5 nLStrI), occorre fare riferimento alla base legale corrispondente.