Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
1 Necessità di intervento e obiettivi
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha approvato una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione1 (LStrI2), la quale comporta anche una modifica della legge sull’asilo (LAsi3). D’ora in poi la legge vieta in generale ai richiedenti l’asilo, agli stranieri ammessi provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione di recarsi nello Stato d’origine o di provenienza (art. 59d cpv. 1 nLStrI). A uno straniero ammesso provvisoriamente o a una persona bisognosa di protezione può essere concessa individualmente l’autorizzazione a recarsi nello Stato d’origine o di provenienza solo se necessario per preparare la sua partenza autonoma e definitiva (art. 59d cpv. 2 nLStrI). Inoltre, le precedenti disposizioni a livello di ordinanza relative ai viaggi in uno Stato diverso dallo Stato di origine o di provenienza per i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione saranno disciplinate a livello di legge (art. 59e nLStrI). Vige un divieto generale di viaggio, con possibilità di deroghe: pertanto la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può eccezionalmente autorizzare una persona ammessa provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione a effettuare un tale viaggio in presenza di particolari motivi personali (art. 59e cpv. 3 nLStrI). Le persone che viaggiano senza autorizzazione nel proprio Stato d’origine o di provenienza o in un altro Stato possono essere perseguite per tali violazioni (art. 84 cpv. 4, 84a, 120 cpv. 1 lett. h, 122d nLStrI; 53 lett. d, 79 lett. e nLAsi).
Circa tre mesi dopo questa decisione del Parlamento, l’11 marzo 2022 il Consiglio federale ha deciso di applicare per la prima volta lo statuto di protezione S alle persone fuggite in Svizzera a causa dei combattimenti in Ucraina. Le persone titolari di un passaporto biometrico ucraino possono soggiornare nello spazio Schengen senza visto per 90 giorni in un periodo di 180 giorni. Il Consiglio federale ha pertanto deciso, nell’ambito di una modifica dell’ordinanza del 14 novembre 20124 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV), che le persone provenienti dall’Ucraina con statuto di protezione S possono recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio (art. 9 cpv. 8 ODV). Ciò corrisponde anche alla normativa vigente nell’UE per le persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina5. La modifica della LStrI del 17 dicembre 2021 prevede invece che le persone alle quali è stata concessa la protezione provvisoria non possano, in linea di principio, viaggiare nel loro Stato d’origine o di provenienza né in un altro Stato. Pertanto, sussiste una contraddizione tra la modifica della LStrI del 17 dicembre 2021 e la normativa vigente per le persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina. Questa situazione particolare non era prevedibile al momento dell’approvazione della modifica di legge nel dicembre 2021.
Le attuali possibilità di viaggio per le persone provenienti dall’Ucraina che beneficiano di protezione provvisoria dovrebbero essere mantenute fino a nuovo ordine, grazie all’esenzione dal visto per i titolari di un passaporto biometrico ucraino. Per questo motivo, il 1° maggio 2024 il Consiglio federale ha deciso di presentare al Parlamento una modifica di legge con cui è introdotta una regolamentazione speciale per le persone con statuto di protezione S provenienti dall’Ucraina, in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni relative ai viaggi all’estero. Per queste persone devono rimanere invariate le possibilità di viaggio attualmente previste dall’articolo 9 capoverso 8
1FF 2021 2999
2 RS 142.20
3 RS 142.31
4 RS 143.5
5 Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1). 3/14