Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

gente, anche la partenza definitiva comporta l’estinzione dell’ammissione provvisoria (art. 84 cpv. 4 nLStrI). Cosa si intenda esattamente con il termine «partenza definitiva» è precisato oggi nell’articolo 26a OEAE. Poiché in futuro questa precisazione sarà codificata a livello di legge (cfr. art. 84 cpv. 4 nLStrI), questo articolo può essere abrogato.

Modifica dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1)

Art. 51

In base al diritto vigente, la SEM può in linea di principio revocare la protezione provvisoria se la persona bisognosa di protezione ha soggiornato a lungo o ripetutamente nello Stato d’origine o di provenienza senza il consenso delle autorità, dopo che le è stata accordata la protezione provvisoria (art. 78 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LAsi). L’articolo 51 OAsi 1 definisce l’espressione «a lungo». Un periodo lungo significa di norma 15 giorni. Poiché l’articolo 78 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 LAsi viene abrogato e la protezione provvisoria termina automaticamente in caso di viaggio non autorizzato verso lo Stato d’origine o di provenienza, indipendentemente dalla durata del soggiorno nello Stato d’origine o di provenienza (art. 79 lett. e nLAsi), la disposizione di cui all’articolo 51 OAsi 1 è diventata obsoleta e può quindi essere abrogata.

Le opzioni di viaggio esistenti per le persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina devono essere mantenute fino a nuova disposizione. Per questo motivo, il Consiglio federale propone una modifica della LAsi con una corrispondente disposizione derogatoria (cfr. cpv. 1). Affinché le misure sanzionatorie vigenti e quindi anche la disposizione relativa alla revoca in caso di soggiorno ripetuto o prolungato in Ucraina continuino a essere applicabili, è necessario introdurre una deroga corrispondente anche nell’OAsi 1 per il mantenimento della regolamentazione relativa alle persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina. Tuttavia, tale modifica dell’OAsi 1 avverrà solo dopo che il Parlamento avrà deliberato in merito al disegno di legge relativo a una nuova disposizione derogatoria.

5 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Ripercussioni delle modifiche di legge sulle finanze e sull’effettivo del per-

sonale della Confederazione e dei Cantoni

Secondo il messaggio16 concernente la modifica della LStrI (cifre 6.1 e 6.2 relative alle limitazioni per i viaggi all’estero), le modifiche alla legge relative ai viaggi all’estero (art. 59d e 59e nLStrI) non dovrebbero avere ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni. Si prevede che anche le sanzioni proposte (art. 84 cpv. 4, 84a cpv. 2 e 3, 120 cpv. 1 lett. h e 122d nLStrI nonché art. 53 lett. d e 79 lett. e nLAsi) possano essere attuate dalla Confederazione e dai Cantoni senza costi supplementari in termini finanziari e di personale, in quanto si basano fondamentalmente su misure esistenti nel settore dell’asilo e degli stranieri.

Ripercussioni delle modifiche delle ordinanze sulle finanze e sull’effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni

Il progetto di modifica dell’ODV propone in particolare una riduzione da tre a due anni del periodo d’attesa per poter viaggiare per altri motivi in uno Stato che non sia quello d’origine o di provenienza in caso di buona integrazione (art. 9 cpv. 1 lett. h P-ODV). In un primo tempo questa riduzione potrebbe comportare un aumento temporaneo delle richieste di viaggio, poiché un numero maggiore di persone potrebbe usufruirne e di

16 FF 2020 6543 13/14