Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) · 14 pagine

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ODV. A tal fine è necessaria una modifica della LStrI, per la quale viene svolta una consultazione separata.

Nel dicembre 2024 l’Assemblea federale ha approvato le mozioni di tenore identico Würth 24.3022 e Paganini 24.3035 «Per essere accettato, lo statuto di protezione S deve essere adeguato», che chiedono tra l’altro che lo statuto di protezione S venga revocato e non possa essere riottenuto se una persona lascia il Paese per un determinato periodo (p. es. 14 giorni). Tuttavia, gli autori delle mozioni non richiedono un divieto generale di viaggio verso lo Stato d’origine per le persone con statuto di protezione S provenienti dall’Ucraina.

Nella sua presa di posizione su queste mozioni, il Consiglio federale ha affermato che le disposizioni legislative attualmente in vigore tengono già adeguatamente conto delle richieste contenute nelle mozioni relative alla lotta contro gli abusi.

Il 25 giugno 2025 il Consiglio federale ha deciso come procedere per attuare queste due mozioni: la SEM adeguerà la propria prassi nell’ambito del diritto vigente tenendo conto delle richieste contenute nelle mozioni. A partire dall’inizio di novembre 2025, le persone con statuto di protezione S potranno soggiornare in Ucraina per 15 giorni ogni sei mesi invece che per 15 giorni ogni trimestre come finora. Questa misura può essere attuata in conformità con la modifica della LStrI del 17 dicembre 2021 e con la regolamentazione speciale prevista per le persone provenienti dall’Ucraina con statuto di protezione S, poiché non richiede alcuna modifica delle basi giuridiche.

Il presente progetto di consultazione, in vista dell’entrata in vigore della modifica di legge del 17 dicembre 2021 sui viaggi all’estero, riguarda le modifiche necessarie a livello di ordinanza nell’ODV, nell’ordinanza del 24 ottobre 20076 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA), nell’ordinanza del 15 agosto 20187 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV), dell’ordinanza dell’11 agosto 19998 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) e nell’ordinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 19999 (OAsi 1).

2 Confronto giuridico, in particolare con il diritto europeo

Come già riportato nel messaggio10 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 17 dicembre 2021 (cifra 3.2 Limitazioni per i viaggi all’estero), né la Direttiva Qualifiche dell’UE11 né la Direttiva sull’afflusso massiccio dell’UE12 contengono disposizioni che vietino o limitino i viaggi all’estero di persone beneficiarie di protezione sussidiaria o provvisoria.

Ai sensi della Direttiva Qualifiche, gli Stati membri devono rilasciare alle persone beneficiarie di protezione sussidiaria che si trovino nell’impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico (art. 25 par. 2 della Direttiva Qualifiche). La Direttiva sull’afflusso massiccio dell’UE non contiene disposizioni relative ai viaggi all’estero delle persone cui è stata concessa protezione provvisoria.

Tuttavia, alcuni Stati, come per esempio la Germania, la Svezia o l’Austria, prevedono determinate sanzioni in caso di viaggio nel Paese d’origine o di provenienza. I viaggi in

6 RS 142.201

7 RS 142.204

8 RS 142.281

9 RS 142.311

10 FF 2020 6543

11 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

12 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi, GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12. 4/14