Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) · 14 pagine

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Art. 16 Registrazione della fotografia per i documenti di viaggio

Per ragioni sistematiche, le disposizioni esistenti dell’articolo 16 ODV sulla registrazione della fotografia e delle impronte digitali per il rilascio di documenti di viaggio devono essere oggetto di due disposizioni separate (art. 16 e 16a P-ODV). Il presente articolo contiene le disposizioni per la registrazione della fotografia.

Ad cpv. 1

La disposizione corrisponde senza modifiche all’attuale capoverso 1 dell’articolo 16 ODV.

Ad cpv. 2

Se, a causa di circostanze particolari (p. es. età o menomazione), l’autorità competente per il luogo di residenza di un richiedente non è in grado di scattargli una fotografia in loco, in via eccezionale può essere ammessa anche la presentazione di una propria fotografia digitale per il rilascio di documenti di viaggio. Un’eccezione di questo tipo è possibile per esempio nel caso di neonati o di persone disabili. Il presupposto è che le persone in questione non possano farsi fotografare in una stazione fotografica delle autorità cantonali competenti. Questa possibilità esiste già oggi per il passaporto svizzero e dovrebbe rappresentare un alleggerimento per i Cantoni (p. es. nel caso dei neonati).

Ad cpv.3

Le autorità cantonali competenti sono responsabili di verificare che le fotografie presentate soddisfino i requisiti necessari per il rilascio di un documento di viaggio. Si applicano per analogia i requisiti del DFGP per il rilascio di un documento d’identità per cittadini svizzeri. Se necessario, le fotografie presentate possono essere rielaborate dalle autorità cantonali. Non è garantito un diritto a che venga utilizzata la fotografia presentata dal richiedente qualora non soddisfi i requisiti applicabili.

Ad cpv. 4

Il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è soggetto a emolumento (art. 23 cpv. 1 ODV). La SEM fattura al richiedente l’emolumento per la registrazione della fotografia (art. 23 cpv. 4 ODV). Il fatto che una persona presenti una fotografia digitale che soddisfa i requisiti necessari non comporta una riduzione degli emolumenti. Inoltre non è previsto alcun rimborso delle spese relative alla predisposizione di una tale fotografia digitale.

Art. 16a Registrazione delle impronte digitali per i documenti di viaggio

Per ragioni sistematiche, le previgenti disposizioni sulla registrazione delle impronte digitali per il rilascio di documenti di viaggio di cui all’articolo 16 capoversi 2–4 ODV devono essere disciplinate in questo articolo separato, tuttavia senza modifiche a livello di contenuto.

Art. 19 cpv. 1 lett. g e h

Per motivi di economia procedurale, il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno va rifiutato se esistono motivi per la fine dell’ammissione provvisoria (art. 84 cpv. 4 nLStrI) o della protezione provvisoria (art. 79 LAsi). Questo vale anche se ci sono motivi per revocare la protezione provvisoria (art. 78 LAsi). Quindi per un rifiuto è sufficiente l’avvio di una procedura corrispondente e non è necessaria una decisione passata in giudicato.