Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) · 14 pagine
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d’origine o di provenienza deve servire solo a preparare il ritorno in tale Stato. Perciò vanno stabiliti limiti chiari per la durata del viaggio.
Ad cpv. 5
Il capoverso 5 deve continuare a contenere la precedente disposizione sulla definizione di congiunti.
Ad cpv. 6
Poiché i motivi di viaggio dell’attuale capoverso 4 devono essere integrati nel capoverso 1 lettere g e h, è necessario adattare i corrispondenti riferimenti a tali disposizioni. Inoltre, l’attuale termine «grado di integrazione» dev’essere precisato. Ora nell’esame delle domande per motivi umanitari e per altri motivi, si tiene conto in modo specifico del soddisfacimento dei criteri di integrazione di cui all’articolo 58a LStrI (cfr. le considerazioni ad cpv. 1 lett. h).
Ad cpv. 7
Oltre ai motivi di cui al capoverso 1 della presente disposizione, gli affiliati bisognosi di protezione o ammessi provvisoriamente possono essere autorizzati a recarsi in uno Stato diverso da quello d’origine o di provenienza, purché accompagnati. L’obiettivo è quello di tener conto delle circostanze particolari degli affiliati. Solo così possono andare in vacanza con i genitori affidatari, per esempio. Pertanto anche questo è un motivo personale speciale che può essere applicato solo agli affiliati. Spetta alla SEM decidere se autorizzare tale viaggio e per quale durata.
La legge vigente contiene già un regolamento corrispondente per gli affiliati richiedenti l’asilo, ammessi provvisoriamente e bisognosi di protezione che viaggiano all’estero. Ora questo non deve più essere possibile per i richiedenti l’asilo in quanto, giusta l’articolo 59e capoverso 2 nLAsi, tali viaggi possono essere autorizzati solo se necessari per l’esecuzione della procedura d’asilo o d’allontanamento.
Non dev’essere previsto un regime specifico per gli affiliati nemmeno per i viaggi verso lo Stato d’origine o di provenienza, poiché i viaggi verso lo Stato d’origine o di provenienza possono essere autorizzati solo in preparazione di una partenza autonoma e definitiva. Per gli affiliati valgono le stesse condizioni applicabili a tutte le altre persone per viaggi di questo tipo.
Art. 9a, rubrica, cpv. 1 e 5
Rubrica
Ai rifugiati è vietato recarsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza. Se vi è il fondato sospetto che questo divieto non sia rispettato, la SEM può disporre nei confronti di tutti i rifugiati originari o provenienti da un determinato Stato d’origine o di provenienza un divieto esteso, vietando loro di recarsi in altri Stati, in particolare negli Stati limitrofi al loro Stato d’origine o di provenienza (art. 59c cpv. 1 LStrI). L’obiettivo è quello di impedire ai rifugiati di raggiungere indebitamente il proprio Stato d’origine o di provenienza attraverso altri Stati, per esempio via terra. Se la SEM ha disposto un tale divieto di viaggio per i rifugiati provenienti da un determinato Stato d’origine o di provenienza, ora questo si applicherà non solo ai rifugiati, ma in linea di principio anche a tutte le persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione provenienti dallo stesso Stato (art. 59e cpv. 3 nLStrI). L’obiettivo è quello di impedire anche alle persone ammesse provvisoriamente e bisognose di protezione di recarsi indebitamente nel proprio Stato d’origine o di provenienza attraverso un altro Stato. Se esiste un divieto di viaggio esteso, la persona interessata non sarà autorizzata a viaggiare,