Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) · 14 pagine
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sul posto sia necessaria per farsi un’idea della situazione e prendere le disposizioni in vista del trasferimento. Pertanto un viaggio nello Stato d’origine o di provenienza può essere autorizzato in particolare se, in vista del ritorno, sono necessari chiarimenti su rivendicazioni patrimoniali, diritti di proprietà, questioni scolastiche, possibilità di intraprendere un’attività lucrativa e questioni di stato civile.
Secondo il diritto vigente, gli affiliati richiedenti l’asilo o ammessi provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno per recarsi all’estero purché viaggino accompagnati (art. 9 cpv. 3bisODV). Ora questa norma speciale per gli affiliati si applica solo per i viaggi in uno Stato diverso da quello di origine o di provenienza (vedi le spiegazioni sull’art. 9 cpv. 7 P-ODV). Quando si recano nel loro Stato d’origine o di provenienza, agli affiliati devono essere applicate le stesse condizioni valevoli per tutte le altre persone.
Ad cpv. 2 e 3
La domanda di autorizzazione per un viaggio nello Stato d’origine o di provenienza dev’essere depositata presso l’autorità cantonale competente, debitamente motivata e con le relative prove. L’autorità cantonale inoltra la domanda alla SEM.
Ad cpv. 4
Analogamente al viaggio in uno Stato diverso da quello d’origine o di provenienza, anche un viaggio nello Stato d’origine o di provenienza è autorizzato per un massimo di 30 giorni (all’anno).
Art. 9 Viaggio in un altro Stato
Poiché l’articolo 9 contiene ora solo le disposizioni d’esecuzione relative ai viaggi in uno Stato diverso da quello d’origine o di provenienza (art. 59e cpv. 3 nLStrI), la rubrica dev’essere modificata di conseguenza. Per disciplinare i viaggi nello Stato d’origine o di provenienza si propone un nuovo articolo (art. 8a P-ODV).
Ad cpv. 1
La legge vieta in generale ai richiedenti l’asilo, agli stranieri ammessi provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione di recarsi in Stati diversi da quello d’origine o di provenienza (art. 59d cpv. 1 nLStrI). Tuttavia, eccezionalmente la SEM può autorizzare persone ammesse provvisoriamente o bisognose di protezione a recarsi in un tale Stato se sussistono particolari motivi personali. Il Consiglio federale precisa tali motivi a livello di ordinanza (art. 59d cpv. 3 nLStrI).
La definizione dei particolari motivi personali si basa sugli attuali motivi di viaggio (art. 9 ODV).13 Pertanto sostanzialmente gli attuali motivi di viaggio devono essere mantenuti (lettere a, b, c, d, g). Le modifiche proposte riguardano l’esercizio di un’attività lucrativa all’estero (lett. e), l’esercizio del diritto di custodia o di visita nel caso di figli minorenni (lett. f) e le condizioni per viaggi per altri motivi (lett. h).
Lett. e
Le persone ammesse provvisoriamente o bisognose di protezione ora potranno recarsi in uno Stato diverso da quello d’origine o di provenienza per svolgere un’attività lucrativa. Ciò vale per esempio, se la persona in questione lavora in un Cantone di frontiera
13 Al proposito si veda il parere della consigliera federale Karin Keller-Sutter: Boll. uff. 2021 pag. 824.