Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) · 14 pagine
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conseguenza ne risulterebbero temporaneamente oneri aggiuntivi per la Confederazione e i Cantoni. A medio termine si può presumere che il numero di domande si stabilizzi di nuovo.
Le modifiche previste ai possibili motivi di viaggio in uno Stato diverso da quello d’origine o di provenienza comporteranno probabilmente un leggero aumento delle domande e quindi un certo carico di lavoro supplementare per la SEM e i Cantoni (art. 9 cpv. 1 lett. e ed f P-ODV). Questo lavoro supplementare può essere compensato all’interno della SEM.
Le altre modifiche delle ordinanze non comportano oneri aggiuntivi.
6 Aspetti giuridici
Il progetto si basa sull’articolo 121 capoverso 1 Cost.17 il quale conferisce alla Confederazione la competenza per la legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo. La presente proposta riguarda le disposizioni esecutive necessarie per la modifica della LStrI del 17 dicembre 2021.
Per il resto si rimanda alle spiegazioni contenute nel messaggio18 concernente la modifica della LStrI (n. 7 sulle limitazioni per i viaggi all’estero).
17 RS 101
18 FF 2020 6543