Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) · 14 pagine
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Paesi diversi dal Paese d’origine o di provenienza delle persone che beneficiano di protezione sussidiaria o provvisoria sono generalmente consentiti in Germania, Svezia e Austria. Tuttavia, le persone oggetto di una procedura d’asilo asilo in Germania, Svezia e Austria non possono recarsi in un altro Stato.
3 Punti essenziali del progetto
La normativa proposta
Le modifiche concernono principalmente l’ODV e in singoli punti anche l’OASA, l’OEV, l’OEAE e l’OAsi 1.
Le modifiche alle ordinanze mirano in particolare a concretizzare le nuove disposizioni relative ai viaggi nello Stato d’origine o di provenienza (art. 59d nLStrI) o in uno Stato diverso dallo Stato d’origine o di provenienza (art. 59e nLStrI). Nello specifico, l’ODV deve concretizzare i particolari motivi personali che devono sussistere nel caso di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione affinché sia loro concesso di recarsi in uno Stato diverso dal loro Stato d’origine o di provenienza (art. 9 cpv. 1 P-ODV). Sempre a livello di ordinanza occorre inoltre specificare in quali casi una persona ammessa provvisoriamente o bisognosa di protezione può eccezionalmente recarsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza (art. 8a P-ODV) e che cosa si considera necessario per preparare la partenza autonoma e definitiva. Poiché alcune disposizioni dell’attuale ODV sono ora incluse nella LStrI, sono inoltre necessari diversi adeguamenti formali e redazionali nell’ODV (p. es. ingresso, art. 2a, 4, 7, 9, 13 P-ODV).
A causa delle modifiche delle sanzioni previste dalla LStrI in caso di viaggi all’estero non autorizzati, sono necessari anche adeguamenti nell’OAsi 1 (cfr. art. 51 P-OAsi 1).
Poiché la partenza definitiva delle persone ammesse provvisoriamente è ora disciplinata in modo esaustivo nella LStrI, la corrispondente disposizione esecutiva dell’OEAE può essere abrogata (art. 26a P-OEAE).
Infine, a seguito delle modifiche alla LStrI e agli adeguamenti proposti per l’ODV, occorre adeguare anche diversi riferimenti contenuti nell’OEV (art. 21 cpv. 2 lett. c P- OEV) e nell’OASA (art. 8 e 31 P-OASA).
4 Commenti ai singoli articoli
Modifica dell’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)
Ingresso
L’attuale ingresso rimanda agli articoli 59a capoverso 2, 59b capoverso 3 e 111 capoverso 6 LStrI. Poiché le disposizioni relative ai viaggi sono ora contenute negli articoli 59–59e nLStrI, l’ingresso dev’essere adeguato e si deve far riferimento alle disposizioni corrispondenti della LStrI. L’articolo 111 capoverso 6 LStrI è stato abrogato a causa della soppressione del sistema d’informazione per il rilascio a stranieri di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno (ISR), con effetto dal 15 ottobre 2023.
Art. 2a
Poiché ora anche nell’articolo 16 viene menzionato il Dipartimento federale di giustizia e polizia, va introdotta la relativa sigla DFGP.