Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/67: Proroga e modifica dell’ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

probabile che la mancata proroga del CNL farebbe aumentare la pressione sui salari e il rischio di dumping salariale. Pertanto, la CT federale ritiene opportuno continuare a combattere gli abusi in questo ramo applicando salari minimi vincolanti.

Come nel 2013, 2016, 2019 e 2022, è dunque opportuno prorogare il CNL personale domestico di altri tre anni, ovvero fino al 31 dicembre 2028.

3.4 Adeguamento dei salari minimi nel CNL personale domestico

Nell’ambito della richiesta di proroga del CNL personale domestico si pone anche la questione dell’eventuale adeguamento dei salari minimi.

In occasione dell’emanazione del CNL personale domestico, il Consiglio federale aveva rinunciato a introdurre nell’ordinanza un’indicizzazione dei salari minimi vincolanti. Prima di un eventuale adeguamento dei salari la CT federale deve infatti esaminare la situazione del mercato del lavoro. Se la situazione nei rami considerati muta, la CT chiede all’autorità competente (il Consiglio federale) di modificare il CNL (art. 360b cpv. 4 CO), nella fattispecie l’articolo 5 del CNL personale domestico (Importo del salario minimo). Inoltre, l’articolo 360a capoverso 2 CO stabilisce che i salari minimi prescritti da un CNL non possono pregiudicare gli interessi generali né gli interessi legittimi di altre cerchie della popolazione o di altri rami.

Al momento di stabilire l’importo dei salari, i rappresentanti dei datori di lavoro in seno alla CT federale avevano chiesto di tener conto dei loro interessi in rami analoghi dei servizi. Ritenevano che i salari minimi non dovessero fare concorrenza ai salari previsti nei CCL di obbligatorietà generale, ossia non dovessero essere superiori a questi ultimi. I salari del CNL sono determinati sulla base dei salari minimi nei rami dotati di un CCL di obbligatorietà generale (soprattutto il settore delle pulizie e l’industria alberghiera e della ristorazione) e dei salari nei rami dei servizi provvisti di CCL a cui non è stata conferita l’obbligatorietà generale. Sono inoltre stati presi in considerazione i CNL cantonali che contenevano disposizioni o raccomandazioni in materia di salari per il personale domestico. Il principio legale della tutela degli interessi legittimi di altri rami è stato rispettato anche in occasione del primo adeguamento salariale.

In occasione della prima proroga del CNL personale domestico nel 2013, la CT federale aveva deciso di adeguare i salari minimi. A tal fine si era basata sull’evoluzione dei salari nominali a livello aggregato tra il 2011 e il 2012 (+1,8 %). La CT federale aveva quindi concordato di aumentare il salario minimo per i lavoratori non qualificati da 18,20 a 18,55 franchi. Il salario minimo è stato nuovamente adeguato all’evoluzione dei salari nominali nel 2017 e portato a 18,90 franchi (+1,9 %). Lo stesso è avvenuto nel 2019, quando è stato stabilito a 19,20 franchi all’ora (+1,6 %) con effetto dal 1°gennaio 2020. Nell’ambito dell’ultima proroga nel 2022, il salario minimo è stato aumentato dell’1,5 per cento e fissato a 19,50 franchi.

Nella sua proposta al Consiglio federale di modifica dei salari minimi la CT federale si è quindi sempre basata sull’evoluzione dell’indice svizzero dei salari (ISS) pubblicato dall’UST a livello aggregato. L’evoluzione di quest’ultimo dipende da diversi fattori, quali l’evoluzione della produttività del lavoro, la variazione prevista dei prezzi al consumo o la situazione del mercato del lavoro (disoccupazione, carenza di manodopera qualificata, ecc.).