Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/67: Proroga e modifica dell’ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico · 17 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Dal 1°gennaio 2011 è in vigore per i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private l’ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico1 (CNL personale domestico). Con questa ordinanza il Consiglio federale ha stabilito, per la prima volta dall’introduzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone, un salario minimo per un determinato ramo ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni2 (CO). Il Consiglio federale ha prorogato il CNL personale domestico a quattro riprese (nel 20133, 20164, 20195 e 20226), ogni volta per una durata di tre anni. A ogni proroga i salari minimi lordi, senza indennità per vacanze e giorni festivi (art. 5 CNL personale domestico), sono stati adeguati all’evoluzione dei salari nominali. Nel 2023 i salari minimi lordi sono stati adeguati anticipatamente a causa dell’aumento dei prezzi.
Il CNL personale domestico in vigore è ancora valido fino alla fine dell’anno (31 dicembre 2025) e deve essere prorogato se si vuole continuare ad applicarlo. Nella seduta del 2 luglio 2025 la Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone (CT federale) ha deciso di chiedere al Consiglio federale un’ulteriore proroga di tre anni del CNL personale domestico e, al tempo stesso, l’adeguamento dei salari minimi con effetto dal 1°gennaio 2026.
1.1 Accordo sulla libera circolazione delle persone
L’Accordo del 21 giugno 19997 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) ha introdotto progressivamente le norme fondamentali relative alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE, le quali si applicano anche in seno all’UE. I cittadini svizzeri e degli Stati membri dell’UE hanno il diritto di scegliere liberamente il proprio luogo di lavoro e di residenza sul territorio delle parti contraenti. A tal fine devono però essere in possesso di un contratto di lavoro valido, svolgere un’attività indipendente oppure – se non esercitano un’attività lucrativa – disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un’assicurazione malattie. Alla libera circolazione delle persone sono inoltre stati aggiunti il riconoscimento reciproco dei diplomi professionali e il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.
L’Accordo prevede anche una liberalizzazione limitata delle prestazioni di servizi transfrontaliere rivolti alle persone. I lavoratori e i prestatori di servizi indipendenti sono
1 RS 221.215.329.4
2Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle
obbligazioni; CO; RS 220)
3RU 2013 4109
4RU 2016 4825
5RU 2019 4107
6RO 2022 809