Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

Gli accertamenti nella fase preparatoria sono disciplinati dagli articoli 26 capoversi 1bis– 1quaterD-LAsi e, a livello di ordinanza, dagli articoli 68a e seguenti OEV.

4.3.3 Modifica dell’ordinanza sul sistema di ingressi/uscite Allegato 2

Secondo l’articolo 103c capoverso 2 lettera e D-LAsi, la SEM ha accesso online a EES conformemente al regolamento (UE) 2017/222649 anche ai fini degli accertamenti nel quadro della fase preparatoria di cui all’articolo 26 capoverso 1bisD-LAsi. I compiti legati agli accertamenti spetteranno, oltre che all’ambito direzionale Immigrazione e integrazione già menzionato nell’allegato 2, anche al nuovo ambito direzionale Centri federali d’asilo, il quale figura ora tra i servizi autorizzati all’accesso riportati nella tabella. Le singole autorizzazioni d’accesso riportate nella tabella corrispondono a quelle dell’ambito direzionale Immigrazione e integrazione. Entrambi gli ambiti direzionali possono consultare i dati, ma non registrarli o modificarli.

4.3.4 Modifica dell’ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti Art. 11 cpv. 1 lett. a n. 5 e 6 e allegato 2

Ai fini dell’accertamento dei dati personali la SEM è abilitata a consultare online il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) (art. 109a cpv. 2 lett. e D-LAsi). La SEM è coinvolta nella procedura di accertamento solo nel quadro della fase preparatoria secondo l’articolo 26 capoverso 1bisD-LAsi. La modifica riguarda l’ambito direzionale Centri federali d’asilo e la divisione Identificazione e controlli di sicurezza dell’ambito direzionale Immigrazione e integrazione, la quale effettuerà gli accertamenti nel quadro della fase preparatoria; non riguarda altre unità organizzative della SEM. I diritti d’accesso al C-VIS sono disciplinati in linea di principio dall’articolo 11 OVIS. Tale disposizione è integrata di conseguenza per garantire l’accesso alle predette unità della SEM. La disposizione è inoltre integrata con una nuova lettera g sui diritti d’accesso dell’UFG e delle autorità di polizia e migratorie cantonali nel quadro degli accertamenti.

I diritti d’accesso dettagliati ai singoli fascicoli figurano all’allegato 3. Nella tabella corrispondente le unità della SEM ora autorizzate all’accesso sono riportate nelle colonne V e VI. I loro diritti d’accesso corrispondono a quelli dell’ambito direzionale Asilo, come indicato nella colonna IV. Entrambe le unità della SEM aggiunte alla tabella hanno accesso esclusivamente ai dati del C-VIS.

Allegato 1

L’allegato 1 OVIS è riformulato. L’elenco degli accordi è integrato con il Protocollo Eurodac (lett. e).

4.4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Le ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni sono illustrate al numero 6.8 del messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356. Le

49 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 nov. 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1356, GU L 2024/1356, 22.05.2024.