Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
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Art. 68e Costatazione di accertamenti svolti in precedenza
Se uno straniero è già stato sottoposto ad accertamenti alla frontiera esterna Schengen, in un altro Stato Schengen o in Svizzera, non è necessario effettuare nuovi accertamenti.
Secondo l’articolo 8 paragrafo 5 del regolamento sugli accertamenti, la registrazione di dati biometrici nel sistema d’informazione Eurodac costituisce un elemento centrale degli accertamenti. Se i dati personali sono stati registrati nel sistema d’informazione Eurodac dopo il 12 giugno 2026, ossia la data che segna l’inizio dell’applicazione del regolamento sugli accertamenti, si dà per acquisito, in occasione di un controllo successivo, che l’interessato sia già stato sottoposto ad accertamenti.
Art. 68f Accertamenti in caso di procedimento penale o di procedura di estradizione
In virtù dell’articolo 18 paragrafo 6 del regolamento sugli accertamenti, se in Svizzera lo straniero è oggetto di un procedimento penale pendente o di una procedura di estradizione pendente si omettono gli accertamenti. È possibile interrompere gli accertamenti già iniziati prima dell’apertura di un siffatto procedimento. Il motivo che ha determinato l’interruzione deve essere indicato nel modulo per gli accertamenti.
4.3.2 Modifica dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali Art. 8 cpv. 2
Il richiedente l’asilo deve annunciarsi entro 24 ore al centro della Confederazione cui è stato assegnato conformemente all’articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l’articolo 24d LAsi. Finora la notifica doveva essere effettuata al più tardi il giorno lavorativo successivo. La modifica proposta mira a garantire che tra la notifica o il rintraccio della persona interessata e l’inizio degli accertamenti in un centro competente intercorra il minor tempo possibile. Di norma la persona interessata viene assegnata al centro più vicino in una delle regioni di cui all’articolo 1b OAsi 1 in cui è stata rintracciata o in cui si è annunciata a un’autorità federale o cantonale.
Il centro competente è informato dell’avvenuta registrazione dei dati personali da parte dell’autorità competente. La persona interessata riceve inoltre istruzioni e un lasciapassare o un titolo di trasporto per l’utilizzo dei mezzi pubblici. Lo straniero viene accompagnato nel centro in questione se vi sono indizi concreti che egli passi in clandestinità o non si presenti al centro assegnato (cfr. anche art. 9c cpv. 7 D-LAsi). Tale pericolo sussiste in particolare se la persona interessata non ha ottemperato a precedenti inviti ad annunciarsi presso un determinato centro.
Art. 12 Procedura, soggiorno e alloggio all’aeroporto
Secondo l’articolo 21a capoverso 1 D-LAsi, se una domanda d’asilo è presentata in un aeroporto in cui sono svolte procedure d’asilo, l’autorità incaricata del controllo alla frontiera ne informa senza indugio la SEM. L’articolo 12 capoverso 1 OAsi 1 può quindi essere abrogato. L’articolo 12 capoverso 3 OAsi 1 ripete l’articolo 11a capoverso 3 OAsi 1 e può quindi altresì essere abrogato.