Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine

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Titolo dopo l’articolo 68: Sezione 12a: Accertamenti nei confronti degli stranieri alle frontiere esterne Schengen e sul territorio nazionale

Per gli accertamenti nei confronti degli stranieri alle frontiere esterne Schengen e sul territorio nazionale è prevista l’introduzione di una nuova sezione 12a contenente gli articoli 68–68f AP-OEV.

Art. 68a Informazioni sugli accertamenti

La presente disposizione disciplina le condizioni della trasmissione di informazioni agli stranieri sottoposti ad accertamenti secondo l’articolo 11 del regolamento sugli accertamenti. L’autorità competente per gli accertamenti informa gli stranieri circa lo scopo, la durata e le singole fasi degli accertamenti (cpv. 1 lett. a) e circa i risultati degli accertamenti (cpv. 1 lett. b). Inoltre, le persone interessate devono essere informate del loro diritto di presentare una domanda d’asilo (cpv. 1 lett. c). Infine, le autorità competenti devono informare le persone interessate dei loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, nello specifico, dell’obbligo di collaborare (art. 9b cpv. 3 e 9c cpv. 3 D-LStrI, art. 21a cpv. 4 e 26 cpv. 1quaterLAsi) e dei loro diritti conformemente alla LPD (cpv. 1 lett. d).

Se necessario nel singolo caso, agli stranieri devono essere fornite ulteriori informazioni sulle condizioni d’entrata secondo il codice frontiere Schengen (cpv. 2 lett. a) e sull’eventuale aiuto al ritorno e alla reintegrazione secondo l’articolo 60 LStrI (cpv. 2 lett. b). Le informazioni sono fornite in forma cartacea oppure elettronica e in una lingua che l’interessato comprende (cpv. 3). L’articolo 11 paragrafo 3 del regolamento sugli accertamenti precisa che durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che l’interessato comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all’età e con il coinvolgimento dei genitori o di uno dei genitori oppure di un membro della famiglia adulto; nel caso dei minori non accompagnati, con il coinvolgimento di una persona di fiducia (art. 9b cpv. 4 e 9c cpv. 4 D-LStrI, art. 17 cpv. 3 LAsi). La SEM mette a disposizione delle autorità competenti i documenti necessari allo scopo di garantire un’informazione uniforme (cpv. 4).

Art. 68b Assegnazione a un centro prima degli accertamenti

L’assegnazione a un centro della Confederazione secondo l’articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l’articolo 24d LAsi avviene ancora prima degli accertamenti, se la domanda d’asilo è presentata subito dopo il rintraccio della persona interessata sul territorio nazionale o se quest’ultima presenta la domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto in cui non vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 D-LAsi.

Art. 68c Conclusione degli accertamenti

Gli accertamenti devono essere conclusi entro sette giorni alla frontiera esterna Schengen all’aeroporto o entro tre giorni sul territorio nazionale, anche se non è stato possibile eseguire tutte le fasi degli accertamenti di cui all’articolo 8 paragrafo 5 del regolamento sugli accertamenti (cpv. 1). È possibile effettuare in una procedura successiva gli accertamenti che non sono stati effettuati o conclusi in quella precedente.