Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
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d’accesso nella futura ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino (ordinanza IOP) e nell’ordinanza concernente il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ordinanza ETIAS). Queste due ordinanze non sono ancora state licenziate dal Consiglio federale, ma si prevede che entreranno in vigore alla fine del 2026, ossia dopo l’adozione delle presenti modifiche. I loro allegati sui diritti d’accesso saranno adeguati a quelli dell’OVIS e dell’OEES.
4.2.2 Attuazione
Per quanto riguarda i compiti nell’ambito degli accertamenti di cui al numero 4.1.1,
occorre chiarire in particolare la questione dell’esecuzione del controllo preliminare dello stato di salute di cui all’articolo 12 paragrafo 2 del regolamento sugli
accertamenti. La configurazione concreta e l’esecuzione di tale controllo sono
attualmente oggetto di discussione in seno agli organi competenti (in particolare a livello dell’UE). Occorre chiarire in particolare se tali controlli approfonditi debbano essere effettuati sistematicamente o solo in presenza di manifesti segni di malattia oppure in caso di evidente necessità di assistenza medica. Nell’attuazione concreta si terrà conto in particolare di ciò che è realizzabile nella pratica. Vanno inoltre chiariti anche i seguenti aspetti: la portata dei controlli sanitari, il personale (medico) previsto a tal fine e la procedura in caso di necessità di cure mediche o di isolamento per motivi di salute pubblica. Attualmente non è possibile fornire precisazioni a livello di ordinanza. In presenza di stranieri soggiornanti illegalmente, occorre attenersi, per quanto possibile, alle procedure di controllo medico consolidate. Una volta chiarite le pertinenti questioni e definite le competenze, la SEM emanerà direttive per
l’attuazione dei controlli sanitari provvisori nell’ambito degli accertamenti.
È inoltre necessario attuare il meccanismo di monitoraggio indipendente di cui
all’articolo 10 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti e all’articolo 9d D-LAsi. Il regolamento sugli accertamenti prevede che i compiti del meccanismo di
monitoraggio possano essere assegnati anche a più servizi, in particolare ai
meccanismi nazionali di prevenzione, nell’ambito del Protocollo facoltativo
dell’8 dicembre 200246 alla Convenzione del 10 dicembre 198447 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Nel quadro della consultazione riguardante l’approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note concernenti il recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE48, diversi
partecipanti hanno manifestato l’interesse ad assumersi questo compito o a prendere parte al meccanismo di monitoraggio. Attualmente, nel quadro del progetto della SEM per la trasposizione del regolamento sugli accertamenti, si stanno definendo le
condizioni quadro necessarie per il meccanismo di monitoraggio e designando le organizzazioni che eserciteranno tale funzione.
4.3 Commento ai singoli articoli
4.3.1 Modifica dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto Art. 1 cpv. 1
La presente disposizione è integrata con la procedura di accertamento ora disciplinata agli articoli 68a–68f AP-OEV.
46 RS 0.105.1
47 RS 0.105
48 Cfr. il rapporto del marzo 2025 sui risultati della consultazione concernente l’approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356 (Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE) (Sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino/Eurodac).