Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 40 pagine
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L’autorità cantonale competente sottopone gli stranieri che non hanno presentato una domanda d’asilo a una procedura di allontanamento secondo gli articoli 64 e seguenti LStrI (cpv. 2).
Dopo la conclusione degli accertamenti i richiedenti l’asilo sono indirizzati a un centro della Confederazione secondo l’articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l’articolo 24d LAsi (cpv. 3).
Art. 68d Modulo per gli accertamenti
Al termine degli accertamenti l’autorità competente compila un modulo (cpv. 1) che documenta i risultati degli accertamenti. Il modulo contiene, tra le altre cose, informazioni sull’identità della persona interessata, sul motivo per cui sono stati effettuati gli accertamenti, informazioni indicanti se lo straniero ha presentato una domanda d’asilo o se la consultazione delle banche dati pertinenti (tra cui SIS, EES, ETIAS, C-VIS) ha dato luogo a un riscontro positivo (cfr. art. 17 par. 1 regolamento sugli accertamenti).
Le informazioni contenute nel modulo devono essere registrate in modo tale da poter essere riesaminate in sede amministrativa e giudiziaria nel corso di qualsiasi successiva procedura d’asilo o di rimpatrio (cfr. consid. 32 regolamento sugli accertamenti). La SEM mette a disposizione delle autorità competenti il modulo per gli accertamenti. Attualmente sono in discussione tre possibili varianti per lo sviluppo e la messa a disposizione di tale modulo:
• la SEM allestisce un modulo nazionale per gli accertamenti e lo aggiorna costantemente. Lo mette a disposizione delle autorità competenti nelle lingue necessarie;
• la SEM allestisce il modulo per gli accertamenti nei CFA lasciando alle autorità cantonali il compito di svilupparlo, metterlo a disposizione e aggiornarlo;
• Frontex allestisce un modello di modulo per gli accertamenti, che viene ripreso dalla Svizzera e, se del caso, adeguato.
Per il momento non è ancora stata scelta una variante.
Al termine degli accertamenti i risultati sono comunicati alla persona interessata in forma cartacea o elettronica (cpv. 2). Non sono comunicate informazioni sulla consultazione dei sistemi d’informazione ai fini del controllo di sicurezza (SIS ecc.). Se il modulo viene consegnato, i relativi passaggi devono essere resi illeggibili. L’interessato può far correggere le indicazioni errate oppure esigere che sul modulo sia apposta una nota corrispondente (cpv. 3).
Al termine degli accertamenti il modulo è inoltrato all’autorità competente in vista della procedura successiva (cpv. 4). Secondo l’attuale stato del progetto di attuazione della SEM relativo alla procedura di accertamento in Svizzera, si sta valutando se il documento corrispondente debba essere archiviato nel sistema automatizzato degli incarti personali e della documentazione (eDossier) del sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della SEM. Questo archivio centralizzato offrirebbe il vantaggio di mettere a disposizione degli uffici coinvolti nella procedura di accertamento e nelle procedure successive tutte le informazioni necessarie immediatamente o quantomeno in tempi molto brevi.