Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/72: Controprogetto indiretto all’iniziativa sui fuochi d’artificio – Iniziativa parlamentare 25.402 · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
Questa misura comporta una limitazione meno incisiva del commercio internazionale. Alla luce di ciò, le modifiche di legge proposte possono fondamentalmente essere considerate compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto, le quali secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale è sancita nell’articolo 163 capoverso 1 Cost.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà
L’uso di fuochi d’artificio è già oggi ampiamente regolamentato. Per l’importazione, la vendita e l’uso di fuochi d’artificio esistono prescrizioni a tutti i tre livelli federali. L’esecuzione delle prescrizioni compete in linea di massima ai Cantoni. Il progetto non comporta alcun cambiamento per quanto concerne la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni.
Nell’attribuzione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà (art. 5a Cost.). Secondo l’articolo 43a capoverso 1 Cost., la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. Gli inasprimenti previsti nel presente progetto, come l’estensione dell’obbligo di ottenere un permesso d’uso per determinati fuochi d’artificio, necessitano di una base in una legge federale. Per contro, l’articolo 44 PP-LEspl lascia ai Cantoni e ai Comuni ampie possibilità di disciplinare in modo più severo l’accensione di fuochi d’artificio. A tal fine si devono osservare le prescrizioni minime del diritto federale; una regolamentazione meno severa di quella prevista dal diritto federale non è possibile. Le autorità cantonali, e se del caso quelle comunali, hanno un margine discrezionale quando si tratta di valutare le consuetudini locali e l’interesse pubblico per gli eventi che hanno un carattere o una tradizione locali19. Il rispetto del principio di sussidiarietà è garantito.
19 Cfr. DTF 146 II 17, consid. 6.1