Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/72: Controprogetto indiretto all’iniziativa sui fuochi d’artificio – Iniziativa parlamentare 25.402 · 16 pagine
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La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) esercita la vigilanza sulle formazioni e sugli esami, rilascia le singole abilitazioni nei permessi d’uso federali e tiene un registro dei permessi. L’infrastruttura necessaria per i permessi e il relativo registro esistono già. A seguito dell’estensione dell’obbligo di ottenere un permesso d’uso si presuppone che il numero di partecipanti ai corsi e l’onere amministrativo aumenteranno.
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) vigila sull’importazione di fuochi d’artificio. A seguito dell’attuazione del presente progetto preliminare, nel traffico turistico sarà ancora possibile importare solo fuochi d’artificio della categoria F1 (fino a 2,5 kg). In tal modo si intende evitare che nel traffico turistico siano importati fuochi d’artificio soggetti all’obbligo di ottenere un permesso d’uso e un permesso d’acquisto. Ciò semplificherà il lavoro dei collaboratori dell’UDSC.
Per i fuochi d’artificio della categoria F3 (maggioranza) o delle categorie F2 e F3 (minoranza [Baumann, …]) potranno essere previste eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso d’uso, ad esempio per i vulcani. L’attuazione concreta richiede la definizione di criteri e un esame dei fuochi d’artificio sulla base di questi criteri, il che comporta un certo dispendio.
Nel complesso, le ripercussioni per la Confederazione sarebbero modeste.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Nella misura in cui non è espressamente attribuita alla Confederazione, l’esecuzione della LEspl compete ai Cantoni (art. 42 cpv. 3 LEspl). Occorre controllare che nessun tipo di fuochi d’artificio per il quale è necessario un permesso d’acquisto sia venduto nel commercio al dettaglio e acceso da persone che non sono in possesso di un’apposita abilitazione. Tra questi rientrano ora i fuochi d’artificio della categoria F3 (maggioranza) o delle categorie F2 e F3 (minoranza [Baumann, …]) nonché i fuochi d’artificio destinati esclusivamente a produrre uno scoppio.
Se in caso di estensione dell’obbligo di ottenere un permesso d’uso e un permesso d’acquisto ai fuochi d’artificio della categoria F3 (maggioranza) o delle categorie F2 e F3 (minoranza [Baumann,…]) il numero di partecipanti ai corsi aumenta, i Cantoni dovranno rilasciare più certificazioni di buona condotta, che costituiscono una condizione necessaria per essere ammessi ai corsi e agli esami, nonché permessi d’acquisto. Negli ultimi cinque anni, hanno ottenuto un permesso d’uso per fuochi d’artificio della categoria F4 in media 85 persone all’anno.
I Cantoni e i Comuni possono limitare l’accensione di fuochi d’artificio, vincolarla a altre condizioni o vietarla (art. 44 cpv. 2 PP-LEspl; maggioranza). Poiché si tratta di una disposizione potestativa, il progetto non comporta fondamentalmente alcuna modifica del diritto cantonale.
Secondo una minoranza (Baumann, …) sono necessarie disposizioni di esecuzione a livello cantonale, soprattutto perché l’accensione di fuochi d’artificio delle categorie F3 e F4 è soggetta al rilascio di un’apposita autorizzazione (art. 44 cpv. 2 PP-LEspl).