Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/72: Controprogetto indiretto all’iniziativa sui fuochi d’artificio – Iniziativa parlamentare 25.402 · 16 pagine
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concetti di «fuochi d’artificio professionali» ed «eventi pubblici» saranno precisati nelle disposizioni di esecuzione.
Nel caso in cui un Cantone rinunci a emanare ulteriori disposizioni conformemente al capoverso 3, secondo il principio dell’autonomia comunale anche i Comuni possono assumersi questi compiti. Nei limiti previsti dal diritto cantonale, i Comuni hanno la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della disposizione del diritto federale, una regolamentazione più ampia riguardo all’accensione di fuochi d’artificio.
Cifra II cpv. 3
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore. I fabbricanti, gli importatori e i venditori saranno informati tempestivamente in modo che possano smaltire per tempo le loro scorte. Occorre inoltre tenere conto degli interessi degli utilizzatori privati affinché possano continuare a utilizzare i fuochi d’artificio ancora disponibili e che saranno soggetti al nuovo obbligo di ottenere un permesso d’uso. Infine, nel determinare la data dell’entrata in vigore saranno presi in considerazione anche gli interessi dell’organizzatore7 delle formazioni e della Commissione d’esame8 in vista dell’elaborazione della documentazione dei corsi e della preparazione degli stessi.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Nella misura in cui non è espressamente attribuita alla Confederazione, l’esecuzione della LEspl compete ai Cantoni (art. 42 cpv. 3 LEspl). La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge (art. 42 cpv. 4 LEspl). Non vi sono modifiche sostanziali per quanto concerne i compiti esecutivi. I fuochi d’artificio dovranno continuare a essere sottoposti all’ammissione e all’identificazione.
Per l’accensione di fuochi d’artificio soggetti all’obbligo di ottenere un permesso d’uso è necessaria un’apposita abilitazione in un permesso d’uso federale. A tal fine occorre seguire una formazione e superare un esame. La documentazione e i regolamenti relativi alla formazione e agli esami per l’uso di fuochi d’artificio della categoria F4 sono già disponibili e dovrebbero essere estesi dall’organizzatore e dalla Commissione d’esame competenti ai fuochi d’artificio della categoria F3 (maggioranza) o delle categorie F2 e F3 (minoranza [Baumann, …]) oppure elaborati ex novo. In tale contesto e ai fini dello svolgimento dei corsi e degli esami potrebbe essere richiesta una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione.
7 L’organizzatore dei corsi e degli esami per i permessi d’uso è la Comunità d’interesse Fuochi d’artificio, che si compone delle sette associazioni e federazioni seguenti: Association Suisse des Artificiers Professionnels, Schweizer Verband der technischen Bühnen- und Veranstaltungsbranche, Federazione svizzera dei pompieri, Schweizerische Koordinationsstelle Feuerwerk, Associazione svizzera del brillamento, Pyromantiker Luzern e Associazione degli istituti cantonali di assicurazione per i fabbricati.
8 Secondo il regolamento, la Commissione d’esame si compone di un numero di rappresentanti dell’organizzatore compreso tra cinque e sette, di un rappresentante della SUVA e di uno della SEFRI.