Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/72: Controprogetto indiretto all’iniziativa sui fuochi d’artificio – Iniziativa parlamentare 25.402 · 16 pagine
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o agricoli. Deve inoltre rimanere possibile sottoporre all’obbligo di ottenere un permesso d’uso, se necessario, i prodotti rilevanti per la sicurezza o suscettibili di abusi. I criteri e la procedura saranno disciplinati nell’OEspl.
In alternativa, in questi casi l’Ufficio centrale esplosivi (UCE) dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) dovrebbe avere la facoltà di classificare un pezzo pirotecnico in un’altra categoria. Tale facoltà sarà disciplinata nell’ordinanza, analogamente alla disposizione vigente dell’articolo 6 capoverso 5 OEspl.
Art. 37 cpv. 1bisOperazioni non autorizzate
A seguito dell’abrogazione del vigente articolo 1 capoverso 2 LEspl, le disposizioni penali si applicano ora non solo al fabbricante, all’importatore e al venditore, ma anche all’utilizzatore. Di conseguenza, anche le infrazioni di lieve entità commesse dagli utilizzatori dovrebbero essere punite come reati. Questa conseguenza giuridica sarebbe sproporzionata in caso di violazioni di lieve entità, tanto più che un reato comporta un’iscrizione nel casellario giudiziale. Potrebbe essere considerata una violazione di lieve entità, ad esempio, l’accensione a una festa di un articolo della categoria F3 soggetto ad autorizzazione. In un simile caso, la condanna a una pena detentiva o pecuniaria appare sproporzionata. Il progetto preliminare prevede pertanto che nei casi di lieve entità sia inflitta una multa.
Art. 44 cpv. 2 Riserva in favore dei Cantoni
Maggioranza
Conformemente all’articolo 44 LEspl i Cantoni hanno già la possibilità di limitare il commercio al dettaglio di fuochi d’artificio. Tale disposizione deve essere estesa alla loro accensione (cpv. 2). Nel caso in cui un Cantone rinunci a emanare ulteriori disposizioni, secondo il principio dell’autonomia comunale anche i Comuni possono assumersi questi compiti. Nei limiti previsti dal diritto federale e da quello cantonale, i Comuni hanno la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della disposizione del diritto federale, una regolamentazione più ampia riguardo all’accensione di fuochi d’artificio.
Art. 44 cpv. 2 e 3 Riserva in favore dei Cantoni
Minoranza (Baumann, …)
Conformemente all’articolo 44 LEspl, i Cantoni hanno già la possibilità di limitare il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo. Tale disposizione deve essere estesa alla loro accensione (cpv. 2).
Per l’accensione di fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio o elevato è richiesta un’autorizzazione cantonale. Il capoverso 2 prevede che l’accensione di fuochi d’artificio delle categorie F3 e F4 sia vietata in occasione di eventi privati o che i Cantoni possano rilasciare un’autorizzazione per l’accensione soltanto se si tratta di fuochi d’artificio professionali per eventi pubblici. Per i fuochi d’artificio delle categorie F1 e F2 non è invece richiesta un’autorizzazione per l’accensione. I