Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/72: Controprogetto indiretto all’iniziativa sui fuochi d’artificio – Iniziativa parlamentare 25.402 · 16 pagine

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Art. 7 cpv. 2 Pezzi pirotecnici

La classificazione dei pezzi pirotecnici in base al rischio potenziale è disciplinata a livello di legge. Le varie categorie sono precisate nell’OEspl.

Art. 8b Pezzi pirotecnici vietati

Il divieto riguarda le operazioni (art. 3 LEspl) con i fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale ridotto, medio o elevato (categorie F2–F4 secondo l’allegato 1 OEspl) e che sono destinati esclusivamente a produrre uno scoppio. Sono vietati in particolare i petardi, a prescindere dal fatto che esplodano a terra o in aria.

Sono esclusi dal divieto i fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale molto ridotto e un livello di rumorosità trascurabile (fuochi d’artificio della categoria F1).

Art. 9 Abs. 2bisFabbricazione, detenzione nonché importazione, esportazione e

transito

Secondo l’articolo 31 capoverso 2 lettera a OEspl, i fuochi d’artificio delle categorie F1–F3 fino a un peso lordo totale di 2,5 kg possono essere importati nel traffico turistico senza autorizzazione.

Per motivi di sicurezza, alcuni fuochi d’artificio appartenenti alla categoria F2 negli Stati dell’UE possono essere messi a disposizione sul mercato svizzero solo nella categoria F3. Per evitare che nell’ambito dell’attuazione del presente progetto preliminare tali fuochi d’artificio siano importati in Svizzera nel traffico turistico e accesi senza autorizzazione, la suddetta regolamentazione deve essere limitata ai fuochi d’artificio della categoria F1 (come bombe da tavola e stelle filanti).

Art. 14 cpv. 2 Permessi d’uso

L’uso di fuochi d’artificio della categoria F3 (maggioranza) o delle categorie F2 e F3 (minoranza [Baumann, Alijaj, Brizzi, Chollet, Marti Min Li, Prelicz-Huber, Revaz, Rosenwasser]) richiede ora un permesso. Questi fuochi d’artificio possono essere usati soltanto da persone con conoscenze specialistiche (art. 1a cpv. 1 lett. g OEspl) che hanno frequentato un corso e superato un esame. L’obbligo di ottenere un permesso a tal fine è ora sancito nella LEspl. Sono possibili eccezioni a quest’obbligo per vulcani e altri fuochi d’artificio con caratteristiche analoghe. Tra questi rientrano in particolare i fuochi d’artificio che non provocano scoppi e sono considerati poco fastidiosi. I vulcani vengono tradizionalmente fabbricati, venduti e accesi in Svizzera e quelli più grandi sono classificati nella categoria F3. L’obbligo di ottenere un permesso d’uso per l’acquisto e l’accensione di vulcani e altri fuochi d’artificio con caratteristiche analoghe sarebbe eccessivo. Il Consiglio federale può quindi prevedere eccezioni al riguardo.

Secondo il diritto vigente, già oggi il Consiglio federale può non solo limitare, ma anche estendere l’esigenza di ottenere un permesso. Questa possibilità deve essere mantenuta, in particolare per i pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici