Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/72: Controprogetto indiretto all’iniziativa sui fuochi d’artificio – Iniziativa parlamentare 25.402 · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

sono proporzionate. Infine, l’accensione di fuochi d’artificio è limitata nel tempo e spesso anche localizzata, perché di norma vengono esplosi solo in alcuni giorni dell’anno in occasione di festività.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali della Svizzera scaturiscono in primo luogo dall’Accordo generale del 30 ottobre 194716 su le tariffe doganali e il commercio (GATT), dall’Accordo del 12 aprile 197917 sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT) e dall’Accordo del 22 luglio 197218 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (ALS72).

L’articolo III numero 4 GATT sancisce l’obbligo di impostare e applicare le norme interne in modo non discriminante e l’articolo XI numero 1 GATT vieta le restrizioni quantitative al commercio. Le misure proposte non tengono conto del luogo di origine e non vi sono indizi di una discriminazione delle importazioni. In linea di massima, tuttavia, il divieto di utilizzare fuochi d’artificio destinati esclusivamente a produrre uno scoppio potrebbe essere considerato una restrizione inammissibile delle importazioni ai sensi dell’articolo XI numero 1 GATT. L’articolo XX GATT menziona però diverse eccezioni, che possono giustificare la mancata osservanza delle disposizioni del GATT nel singolo caso, tra cui la protezione della salute e della vita delle persone e degli animali nel territorio dello Stato membro regolatore nell’articolo XX lettera b. Nell’ambito dell’Accordo TBT vengono formulate in linea di massima le stesse considerazioni per stabilire se una prescrizione tecnica che limita il commercio sia necessaria per il raggiungimento di obiettivi legittimi, come la protezione della salute di persone, animali e piante.

La presente restrizione al commercio non sarebbe fondamentalmente consentita nemmeno in base alle pertinenti disposizioni dell’ALS72 e di altri accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera nel settore delle merci, ma potrebbe essere giustificata da apposite disposizioni derogatorie e a condizione che sia affermata la necessità del divieto.

Come illustrato nel numero 5.5, le misure proposte forniscono un importante contributo per la protezione della salute di persone, animali e piante. Il presente progetto prevede restrizioni al commercio meno estese rispetto all’iniziativa sui fuochi d’artificio: il divieto di utilizzare qualsiasi fuoco d’artificio che produce rumore è infatti ridotto ai fuochi d’artificio destinati esclusivamente a produrre uno scoppio. Questi ultimi sono particolarmente dannosi per la salute degli esseri umani e degli animali e di conseguenza l’adozione di misure più blande, come campagne informative o l’estensione dell’obbligo di ottenere un permesso d’uso, non avrebbe permesso di raggiungere il livello di protezione auspicato. Gli altri prodotti della categoria F3 (maggioranza) ed eventualmente della categoria F2 (minoranza [Baumann, …]) non sono sottoposti a restrizioni quantitative, ma all’obbligo di ottenere un permesso d’uso.

16 RS 0.632.21

17 RS 0.632.231.41

18 RS 0.632.401