Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/72: Controprogetto indiretto all’iniziativa sui fuochi d’artificio – Iniziativa parlamentare 25.402 · 16 pagine

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In linea di principio il progetto si basa su questa classificazione dei fuochi d’artificio, tanto più che queste categorie operano già una distinzione in base al livello di rumorosità, un criterio essenziale per la regolamentazione dei fuochi d’artificio.

La maggioranza prevede in particolare l’estensione dell’obbligo di ottenere un permesso d’uso ai fuochi d’artificio della categoria F3. Grazie a questa disposizione, nel complesso l’acquisto di fuochi d’artificio di tale categoria dovrebbe diminuire. Ciò potrebbe avere un impatto sul livello di rumorosità dei fuochi d’artificio del 1° agosto e di Capodanno.

Una minoranza (Baumann, Alijaj, Brizzi, Chollet, Marti Min Li, Prelicz-Huber, Revaz, Rosenwasser) è più incisiva e sottopone all’obbligo di ottenere un permesso d’uso anche i fuochi d’artificio della categoria F2. Secondo tale variante è necessario estendere l’obbligo di ottenere un permesso d’uso ai fuochi d’artificio di tale categoria per ridurre considerevolmente l’inquinamento fonico e ambientale causato dai fuochi d’artificio, soprattutto considerando che il 70 per cento circa dei fuochi d’artificio che vengono acquistati produce rumore. Inoltre, propone di assoggettare l’impiego dei fuochi d’artificio delle categorie F3 e F4 a un’autorizzazione per l’accensione rilasciata dai Cantoni. Secondo il principio della proporzionalità, per i fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale ridotto o molto ridotto (categorie F1 e F2) non deve essere richiesta un’autorizzazione per l’accensione. Il diritto vigente prevede all’articolo 47 capoverso 5 OEspl che il permesso d’acquisto non è necessario se il Cantone o il Comune ha rilasciato un’autorizzazione per l’accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e F4.

Le due varianti hanno in comune la nuova possibilità prevista di applicare la LEspl agli utilizzatori di pezzi pirotecnici da spettacolo («fuochi d’artificio»; art. 1 cpv. 2 PP-LEspl), il divieto di fuochi d’artificio destinati esclusivamente a produrre uno scoppio (art. 8b PP-LEspl), una regolamentazione più restrittiva per l’importazione nel traffico turistico (art. 9 cpv. 2bisPP-LEspl) nonché una riserva in favore dei Cantoni – non più limitata al commercio al dettaglio – che consente loro di prevedere ulteriori limitazioni o divieti (art. 44 cpv. 2 PP-LEspl).

Sebbene le disposizioni vigenti permettano già oggi ai Cantoni e ai Comuni di limitare la vendita e l’uso di fuochi d’artificio e alcuni di essi abbiano già fatto ricorso a tale possibilità, non esiste una regolamentazione completa e uniforme al riguardo. Inoltre alcuni aspetti fondamentali, come l’estensione dell’obbligo di ottenere un permesso d’uso, devono essere obbligatoriamente disciplinati dalla Confederazione. La disposizione che prevede l’applicazione della LEspl anche agli utilizzatori di fuochi d’artificio e il divieto generale di utilizzare petardi colmano le lacune esistenti nella vigente legislazione sugli esplosivi e garantiscono la certezza del diritto e la chiarezza necessaria agli utilizzatori e alle autorità di esecuzione.

2.3 Proposta di minoranza: non entrare in materia

La minoranza (Hug, Balmer, Freymond, Gafner, Heimgartner, Huber, Riem, Rüegsegger, Wandfluh) propone di non entrare in materia sul presente progetto. Ritiene in particolare che esso costituisca un’ingerenza nell’autonomia comunale, generi inutili oneri amministrativi e comporti potenziali incertezze e difficoltà nell’esecu-