Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/77: Modifica dell’OAMal (secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi – pacchetto prestazioni dell’assicurazione malattie) · 16 pagine

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la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e dall’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19607 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Sulla base dell’ALC e della Convenzione AELS rivista, la Svizzera emana disposizioni equivalenti a quelle dell’UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare i regolamenti (CE) n. 883/20048 e (CE) n. 987/20099.

Questo diritto non mira ad armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati sono liberi di determinare in ampia misura la struttura concreta, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, devono osservare i principi di coordinamento come la parità di trattamento tra i propri cittadini e quelli delle altre parti contraenti, la determinazione della legislazione applicabile, la totalizzazione dei periodi di assicurazione e la garanzia dei diritti acquisiti. Il presente progetto non tange questi principi.

Il progetto è compatibile anche con gli altri impegni internazionali della Svizzera.

7.2 Forma dell’atto

È mantenuta la forma dell’atto vigente.

7.3 Subdelega di competenze legislative

L’articolo 96 LAMal conferisce al Consiglio federale la competenza generale di emanare disposizioni di esecuzione nel settore dell’assicurazione sociale malattie. Nel presente pacchetto vengono create o estese due nuove subdeleghe. Ai sensi dell’articolo 33 lettera d OAMal, il DFI, sentita la commissione competente, designa le misure di medicina preventiva, le prestazioni di maternità e le cure dentarie. Il DFI potrà inoltre designare le analisi che possono essere prescritte dalle levatrici in virtù dell’articolo 29 capoversi 2 e 3 LAMal e dai farmacisti conformemente all’articolo 25 capoverso 2 lettera h numero 2 e all’articolo 26 capoverso 2 LAMal.

7 RS 0.632.31

8 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) (una versione consolidata, non vincolante, di questo regolamento è disponibile nella RS 0.831.109.268.1) e nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31).

9 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell’allegato II dell’ALCP (una versione consolidata, non vincolante, di questo regolamento è disponibile nella RS 0.831.109.268.11) e nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS.