Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/77: Modifica dell’OAMal (secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi – pacchetto prestazioni dell’assicurazione malattie) · 16 pagine
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4 Punti essenziali del progetto – La normativa proposta nella LAMal
4.1 Prestazioni fornite dai farmacisti
Nel quadro dell’adozione del secondo pacchetto è stato deliberato l’adeguamento delle prestazioni fornite dai farmacisti (di seguito «prestazioni dei farmacisti») nella LAMal (art. 25 cpv. 2 lett. h e art. 26 nLAMal). Attualmente le prestazioni dei farmacisti si limitano alla dispensazione di medicamenti e all’esecuzione di analisi, nell’ambito delle cure di base, prescritte da un altro fornitore di prestazioni. La dispensazione di medicamenti rimane invariata. D’ora in poi i farmacisti potranno fornire ulteriori prestazioni a carico dell’AOMS. Fra queste rientrano prestazioni farmaceutiche volte a ottimizzare la terapia farmacologica prescritta dal medico e l’adesione alla terapia nonché la conseguente esecuzione od ordinazione di analisi e consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici, purché siano fornite nell’ambito di una consultazione interprofessionale con il medico curante (art. 25 cpv. 2 lett. h n. 2 nLAMal). Le prestazioni di medicina preventiva potranno inoltre essere effettuate anche da un farmacista, senza prescrizione medica, nel quadro di programmi organizzati su scala nazionale o cantonale (art. 26 cpv. 2 nLAMal). Le nuove prestazioni dei farmacisti devono essere verificate in termini di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE) e indicate dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) nell’ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31).
La modifica introdotta negli articoli 25 capoverso 2 lettera h e 26 nLAMal richiede adeguamenti dell’OAMal. L’articolo 54 capoverso 1 OAMal riguardante le condizioni per l’autorizzazione di laboratori deve essere modificato. Le officine di farmacisti sono amesse come laboratori medici. Tale ammissione è ora estesa alle analisi effettuate nell’ambito delle cure di base per il proprio bisogno. Inoltre l’articolo 62 OAMal (designazione separata di determinate analisi) deve essere completato con l’aggiunta delle nuove analisi che possono essere prescritte dai farmacisti. Il tipo di prestazione, il gruppo target, la fase nel processo terapeutico e altri requisiti specifici relativi ai fornitori di prestazioni devono invece essere specificati nell’OPre. Infine vi è un adeguamento redazionale minore degli articoli 54 e 62 OAMal.
4.2 Ampliamento delle prestazioni delle levatrici
In seguito a un’impulso parlamentare e nel quadro delle deliberazioni tenutesi in sede di esame del secondo pacchetto, è stata adeguata la disposizione dell’articolo 29 LA-Mal. È stata apportata una modifica strutturale che consente alle levatrici di fatturare maggiori prestazioni a carico dell’AOMS.
Il capoverso 2 comprende le prestazioni in caso di maternità erogate da tutti i fornitori di prestazioni interessati (principalmente medici e levatrici) alla madre e al figlio sano durante la gravidanza con decorso normale e senza complicazioni, la nascita e il postparto.
Il nuovo capoverso 3 elenca le prestazioni fornite dalle levatrici in caso di malattia della madre e del figlio durante la gravidanza, la nascita e il post-parto. Le prestazioni degli altri fornitori in questo campo continuano a essere disciplinate, come avviene oggi, dagli articoli 25 e 25a LAMal.
È quindi necessario apportare degli adeguamenti anche a livello di ordinanza. Le disposizioni interessate sono gli articoli 33 lettera d e 62 capoverso 1 lettera c OAMal.