Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/77: Modifica dell’OAMal (secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi – pacchetto prestazioni dell’assicurazione malattie) · 16 pagine

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Il Cantone non deve stabilire le tariffe di riferimento per tutti i settori, gruppi di prestazioni o combinazioni di gruppi di prestazioni in modo uniforme secondo la lettera a o la lettera b del capoverso 1. Può pertanto definire la tariffa di riferimento per taluni gruppi di prestazioni o loro combinazioni secondo il principio sancito alla lettera a del capoverso 1 e per altri gruppi di prestazioni o loro combinazioni secondo la lettera b.

Per un determinato ospedale possono esistere diverse tariffe in ragione delle diverse comunità di acquisti degli assicuratori. La procedura in questo caso non è disciplinata in modo esplicito nell’ordinanza. Il Cantone avrebbe la possibilità di differenziare le tariffe di riferimento in base a diverse comunità di acquisti o singoli assicuratori applicando le disposizioni dell’articolo 35c OAMal. Per motivi di praticità e chiarezza, un Cantone può però anche decidere di stabilire soltanto una tariffa di riferimento per tutte le comunità di acquisti e tutti gli assicuratori, sempre nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 35c OAMal. In questo caso è determinante quindi la tariffa più alta di un ospedale concordata con una comunità di acquisti o un assicuratore.

Neppure la fattispecie delle tariffe provvisorie è disciplinata esplicitamente, vale a dire il caso in cui al momento della fissazione della tariffa di riferimento non vi è ancora alcuna tariffa approvata per il periodo in questione oppure sono pendenti procedure di ricorso contro la fissazione delle tariffe. In questo caso è possibile che in un ospedale si applichi a posteriori una tariffa definitiva diversa da quella provvisoria o da quella del periodo precedente assunta come base per fissare le tariffe di riferimento. Tali modifiche potrebbero comportare, se influiscono anche sulla fissazione della tariffa di riferimento, variazioni nell’entità dell’assunzione dei costi anche per gli ospedali extra cantonali, ossia ospedali che non sono per nulla interessati dalle incertezze citate (tariffe provvisorie). Per motivi di praticità si può supporre che una tariffa di riferimento fissata dal Cantone in buona fede e applicando le informazioni disponibili in quel momento (tariffe provvisorie, tariffe del periodo precedente) per un determinato periodo mantenga la sua validità anche se in seguito si constata che, applicando le tariffe definitive, l’importo sarebbe stato diverso. In tal caso il Cantone dovrebbe adeguare la tariffa di riferimento nel primo periodo successivo possibile dopo essere venuto a conoscenza delle nuove informazioni.

5.4 Partecipazione ai costi in caso di maternità

Art. 105 OAMal

L’indicazione «il medico o la levatrice» si rende necessaria in considerazione dell’adeguamento dell’articolo 64 capoverso 7 lettera b LAMal. L’aggiunta delle levatrici ai fornitori di prestazioni autorizzati ad accertare l’inizio della gravidanza deriva dall’adeguamento confermato in sede di dibattiti parlamentari.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

Ripercussioni finanziarie

Le misure del secondo pacchetto hanno lo scopo di contribuire a contenere l’aumento dei costi nell’AOMS a un livello giustificato da motivi medici e, di conseguenza, attenuare la crescita dei premi. I maggiori risparmi sui costi per l’AOMS sono previsti in