Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/77: Modifica dell’OAMal (secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi – pacchetto prestazioni dell’assicurazione malattie) · 16 pagine

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relazione ai modelli di prezzo, al riesame differenziato dei criteri EAE e ai modelli di ripercussioni sui costi, ma nessuna di queste misure è attuata con il presente progetto.

Per quanto riguarda le tariffe di riferimento eque, le ripercussioni finanziarie sull’AOMS sono difficili da quantificare. A medio termine sono possibili risparmi se i Cantoni reagissero a una maggiore mobilità dei pazienti adeguando le loro prassi di approvazione tariffaria e pianificazione ospedaliera.

Si prevedono invece lievi costi supplementari a carico dell’AOMS per le prestazioni dei farmacisti in termini di vaccinazioni e consulenze. In questo caso si ha uno spostamento dei costi dai Cantoni e dai pazienti che sostengono direttamente in proprio le spese all’AOMS. Per le nuove prestazioni dei farmacisti sono tuttavia attesi anche risparmi dovuti a un aumento dell’efficienza nell’assistenza ai pazienti, il cui importo non è tuttavia stimabile.

Anche le prestazioni delle levatrici e la partecipazione ai costi in caso di maternità dovrebbero determinare un leggero onere supplementare per l’AOMS. Non è tuttavia possibile effettuarne una stima precisa.

Le cifre del 2018 mostrano che per tutte le prestazioni interessate dalla soppressione della partecipazione ai costi e per le quali è prevista la revisione, gli assicuratori dovrebbero farsi carico di circa 28 milioni di franchi in più all’anno.

Per quanto riguarda le prestazioni effettuate dalle levatrici nel quadro della revisione dell’articolo 29 LAMal, le ripercussioni finanziarie di questo ampliamento non sono quantificabili, ma è probabile che vi sarà un lieve effetto di incremento dei costi.

Nel complesso il progetto potrebbe determinare un leggero onere supplementare per la Confederazione, dal momento che l’estensione prevista dell’assunzione dei costi da parte dell’AOMS comporta un aumento delle spese lorde dell’AOMS. In questo modo aumenterebbe automaticamente anche il contributo federale alla riduzione dei premi da parte dei Cantoni di cui all’articolo 65 LAMal, poiché tale contributo ammonta, ai sensi dell’articolo 66 capoverso 2 LAMal, al 7,5 per cento delle spese lorde dell’AOMS. Tuttavia, grazie al rafforzamento della concorrenza nel settore ospedaliero e alle competenze aggiuntive per le farmacie, sono attesi a medio termine alcuni guadagni in termini di efficienza.

Ripercussioni sull’effettivo del personale

Il Consiglio federale ha già stanziato delle risorse nel quadro del programma di contenimento dei costi adottato il 28 marzo 2018. L’attuazione delle misure del presente progetto non introduce compiti supplementari per l’Amministrazione federale, fatta eccezione per l’elaborazione del diritto esecutivo.