Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/77: Modifica dell’OAMal (secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi – pacchetto prestazioni dell’assicurazione malattie) · 16 pagine

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7.4 Protezione dei dati

Ai fini della protezione dei dati non occorre alcun disciplinamento supplementare in quanto, secondo le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dell’articolo 84b LAMal, gli assicuratori e i fornitori di prestazioni sono tenuti a prendere i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi. Essi elaborano un regolamento per il trattamento dei dati. In tale regolamento possono essere inserite anche disposizioni sulla trasmissione elettronica delle fatture. Poiché i dati sanitari sono considerati degni di particolare protezione ai sensi della LPD, il loro trattamento implica l’adozione di misure speciali (trasmissione criptata, procedura di autenticazione a più fattori) che devono essere prese in considerazione dai partner tariffali nel quadro dell’elaborazione di uno standard uniforme per tutta la Svizzera che garantisca la sicurezza dei dati. In sede di elaborazione di questo standard uniforme, i partner tariffali devono tenere conto anche degli obblighi sanciti nella legge sulla protezione dei dati totalmente rivista, in virtù della quale per un progetto di questo tipo occorre effettuare previamente una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati10 (cfr. art. 22 nLPD e FF 2022 2427 – Modifica della LAMal [Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2]).

8 Entrata in vigore

Le modifiche dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2027.

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