Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/77: Modifica dell’OAMal (secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi – pacchetto prestazioni dell’assicurazione malattie) · 16 pagine
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essere effettuata obbligatoriamente in base ai gruppi di prestazioni definiti dai Cantoni nell’ambito della loro pianificazione ospedaliera secondo l’articolo 58f capoverso 3.
Ai fini della definizione delle tariffe di riferimento, questi gruppi di prestazioni, talvolta molto eterogenei, possono essere riuniti dal Cantone in combinazioni di gruppi di prestazioni.
Il capoverso 3 stabilisce che per questi raggruppamenti devono essere determinanti i criteri medici; in altre parole, l’unione di gruppi in una combinazione deve seguire una logica medica e riguardare per esempio specialità mediche affini o correlate.
Il capoverso 4 contempla la situazione speciale in cui per un settore, un gruppo di prestazioni o una combinazione di gruppi di prestazioni non figuri alcun ospedale nell’elenco di un Cantone. In questo caso decade l’obbligo previsto dai capoversi 1 e 2 di definire una tariffa di riferimento per tale settore. Se nessuno degli ospedali figuranti nell’elenco di un determinato Cantone offre le prestazioni necessarie, il Cantone deve comunque autorizzare l’applicazione della tariffa del fornitore di prestazioni scelto (art. 41 cpv. 1bislett. b n. 2 nLAMal).
Il capoverso 5 stabilisce che le tariffe di riferimento definite annualmente dal Cantone devono essere pubblicate e che la pubblicazione deve avvenire entro il 1° gennaio di ogni anno. Queste disposizioni corrispondono alle raccomandazioni della CDS sulla definizione delle tariffe di riferimento4.
Art. 35c OAMal (nuovo)
L’articolo 35c AP-OAMal descrive l’ammontare della tariffa di riferimento per le cure ospedaliere in strutture a scelta ubicate in altri Cantoni.
Il capoverso 1 lettera a sancisce il principio secondo cui le tariffe di riferimento per una cura dispensata in una struttura a scelta situata in un altro Cantone devono sempre corrispondere alla tariffa più alta applicata negli ospedali che dispongono di un mandato di prestazioni del Cantone nel settore stabilito dal Cantone secondo l’articolo 35b AP-OAMal ovvero per il gruppo di prestazioni o per la combinazione di gruppi di prestazioni. Questo rispecchia l’intenzione del legislatore di accrescere la libertà di scelta delle persone assicurate e di rafforzare la concorrenza inter ospedaliera. Rappresenta inoltre un ulteriore incentivo per il Cantone a selezionare per il proprio elenco di ospedali quei fornitori di prestazioni in grado di offrire una determinata cura al prezzo più vantaggioso possibile. Se il Cantone è disposto a includere nel suo elenco un determinato ospedale che richiede una tariffa più elevata, non vi è alcun motivo per non pagare la stessa tariffa anche in un ospedale al di fuori del Cantone, a condizione che la cura sia analoga e che non venga superata la tariffa dell’ospedale curante extra cantonale. Più i gruppi di prestazioni di cui all’articolo 35b nOAMal sono differenziati, più basse saranno le tariffe di riferimento, poiché diminuisce il numero di ospedali per gruppo di prestazioni e di conseguenza tendenzialmente anche la tariffa massima fra di loro.
Il capoverso 1 lettera b consente ai Cantoni di derogare al principio di cui al capoverso 1 lettera a. Il motivo è l’intento di avere una concorrenza tra prestazioni e fornitori
4 Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità CDS. Empfehlungen zum Verfahren betreffend die Beiträge der Kantone bei stationären Behandlungen ausserhalb der kantonalen Spitalliste nach Artikel 41 Absatz 3 KVG (raccomandazione 3.3 a pag. 6). Disponibile (in tedesco e francese) al link www.gdk-cds.ch > Gesundheitsversorgung > Spitäler > Finanzierung > Ausserkantonale Hospitalisation.