Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/77: Modifica dell’OAMal (secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi – pacchetto prestazioni dell’assicurazione malattie) · 16 pagine
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misure di medicina preventiva senza prescrizione medica nel quadro di programmi organizzati su scala nazionale o cantonale secondo l’articolo 64 capoverso 6 lettera d LAMal (art. 26 nLAMal).
Art. 54 cpv. 1, 2 e 3, frase introduttiva
L’articolo 54 OAMal è rielaborato sul piano redazionale come segue.
Il denominatore comune dei laboratori elencati all’articolo 54 capoverso 1 OAMal è il fatto che riguardano l’ambito delle cure di base. Questo elemento viene ora esplicitato nella frase introduttiva. Occorre anche uniformare il rinvio all’articolo 62 OAMal («analisi attinenti all’ambito delle cure di base secondo l’articolo 62 capoverso 1»). Inoltre nei capoversi 1, 2 e 3, la formulazione tedesca «sind zugelassen» è sostituita con «werden zugelassen», per rispecchiare in maniera più chiara la necessità di una procedura di autorizzazione formale.
Art. 54 cpv. 1 lett. d OAMal (nuova)
L’articolo 54 capoverso 1 OAMal è integrato con una lettera d affinché l’officina del farmacista sia autorizzata a eseguire le analisi che ora anche i farmacisti possono effettuare ai sensi delle disposizioni modificate della LAMal (art. 25 cpv. 2 lett. h n. 2 e art. 26 nLAMal). Rimane invariata la condizione vigente secondo cui l’officina è autorizzata come laboratorio per le analisi attinenti all’ambito delle cure di base secondo l’articolo 62 capoverso 1 lettera a OAMal eseguite su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni. Ora, a determinate condizioni, le officine possono eseguire analisi attinenti all’ambito delle cure di base anche per il proprio bisogno, fermo restando che è sempre necessario che il DFI, in virtù dell’articolo 62 capoverso 1 lettere c o d OAMal, abbia stabilito che tali analisi possono essere prescritte da un farmacista.
Art. 62 cpv. 1 OAMal
L’aggiunta di elementi nel nuovo capoverso 2 dell’articolo 62 OAMal (v. sotto) offre l’occasione di suddividere l’articolo in due capoversi. Il capoverso 1 riformulato contiene ora soltanto la disposizione finora contemplata dal capoverso 1 lettera a secondo cui il DFI designa le analisi attinenti all’ambito delle cure di base. Le norme finora contenute nel capoverso 1 che indicano chi può prescrivere quali analisi (art. 62 cpv. 1 lett. b e c OAMal) sono ora spostate nel nuovo capoverso 2 (art. 62 cpv. 2 lett. a e b OAMal).
Art. 62 cpv. 2 lett. c e d OAMal (nuove)
Nelle nuove lettere c e d dell’articolo 62 capoverso 2 OAMal si sancisce che le analisi che possono essere prescritte dai farmacisti in virtù dell’articolo 25 capoverso 2 lettera h numero 2 nLAMal (lett. c) e dell’articolo 26 capoverso 2 nLAMal (lett. d) devono essere designate dal DFI. Possono soddisfare questi requisiti soltanto le analisi connesse a prestazioni stabilite nell’OPre.
Secondo il diritto vigente, il DFI dispone già della competenza di emanare un elenco delle analisi con tariffa (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 1 LAMal) ed è autorizzato a stabilire requisiti supplementari riguardo a installazioni, qualifica e perfezionamento della direzione e del personale di laboratorio per l’esecuzione di determinate analisi (art. 54 cpv. 4 OAMal) e prevedere limitazioni per talune analisi (art. 73 OAMal). Pertanto la competenza di stabilire le analisi in questione spetta al DFI e la designazione avviene all’interno dell’OPre.