Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/77: Modifica dell’OAMal (secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi – pacchetto prestazioni dell’assicurazione malattie) · 16 pagine
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di prestazioni comparabili. I gruppi di prestazioni nel quadro della pianificazione ospedaliera includono spesso anche ospedali di livello superiore che operano in moltissimi settori di prestazioni diversi e spesso hanno tariffe più alte di altre strutture. Questo perché finora non è stato del tutto possibile riprodurre in modo adeguato nella struttura tariffale i costi specifici di detti ospedali.
Laddove il Cantone decida di derogare al principio di cui al capoverso 1 lettera a, in virtù del capoverso 1 lettera b deve procedere come segue.
− Ai sensi del numero 1, il Cantone deve dapprima escludere dal calcolo delle tariffe di riferimento le tariffe per gli ospedali qualificati in medicina altamente specializzata che a volte risultano particolarmente elevate. Secondo il capoverso 2 è considerato ospedale qualificato in medicina altamente specializzata un ospedale che dispone di almeno otto mandati di prestazioni in virtù dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal. Esistono anche ospedali che dispongono unicamente di singoli mandati di prestazioni di medicina altamente specializzata. Questi non devono rientrare nell’auspicata definizione dinamica – non intesa a mantenere le strutture esistenti – di ospedale di livello superiore. Deve pertanto essere presente un numero considerevole di mandati di prestazioni. Fa fede l’elenco di ospedali di tutta la Svizzera vigente di volta in volta (art. 39 cpv. 2bis LAMal). Nel caso eccezionale in cui per un gruppo di prestazioni vi siano soltanto ospedali qualificati in medicina altamente specializzata che dispongono di un mandato di prestazioni del Cantone, si applica il principio previsto al capoverso 3, secondo cui si tiene conto della tariffa più alta fra loro.
− Il numero 2 considera la situazione che può verificarsi quando per esempio in un Cantone vi sono un ospedale molto grande, qualificato e operante in una vasta gamma di prestazioni di medicina altamente specializzata con un numero molto elevato di casi, e singoli piccoli ospedali con un numero relativamente esiguo di casi e tariffe potenzialmente molto più basse. La determinazione delle tariffe di riferimento esclusivamente ai sensi della lettera a (escludendo quindi la tariffa dell’ospedale qualificato in medicina altamente specializzata) comporterebbe tariffe di riferimento potenzialmente non rappresentative dell’insieme di prestazioni erogate in questo Cantone, ovvero notevolmente troppo basse. Se vuole derogare al principio di cui al capoverso 1 lettera a e avvalersi della possibilità di determinazione alternativa secondo il capoverso 1 lettera b, il Cantone deve calcolare anche una media ponderata in base al numero di casi delle tariffe degli ospedali operanti nei gruppi di prestazioni stabiliti dal Cantone. Secondo il capoverso 4, per la ponderazione è determinante il numero di casi registrati nei singoli ospedali per settore, per gruppo di prestazioni oppure per combinazione di gruppi di prestazioni per la popolazione residente permanente del Cantone. Già oggi la CDS raccomanda5 di applicare una tariffa ponderata in base ai flussi di pazienti fondata sulle tariffe rilevanti degli ospedali che figurano nell’elenco del Cantone di domicilio delle persone curate.
− La tariffa di riferimento corrisponde alla tariffa più alta risultante dalla procedura ai sensi del capoverso 1 lettera b numero 1 o 2 se il Cantone vuole avvalersi della possibilità di deroga al principio di cui alla lettera a del capoverso 1.
5 Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità CDS. Empfehlungen zum Verfahren betreffend die Beiträge der Kantone bei stationären Behandlungen ausserhalb der kantonalen Spitalliste nach Artikel 41 Absatz 3 KVG (raccomandazione 3.1 a pag. 6). Disponibile (in tedesco e francese) al link www.gdk-cds.ch > Gesundheitsversorgung > Spitäler > Finanzierung > Ausserkantonale Hospitalisation.