Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/77: Modifica dell’OAMal (secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi – pacchetto prestazioni dell’assicurazione malattie) · 16 pagine
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5.2 Ampliamento delle prestazioni delle levatrici
Art. 33 lett. d OAMal
L’ampliamento delle prestazioni delle levatrici si basa sull’articolo 33 capoverso 2 nLA-Mal. L’enumerazione è completataa con la menzione del nuovo capoverso 3 dell’articolo 29 nLAMal, integrando così l’indicazione della presa a carico delle prestazioni in caso di malattia effettuate dalle levatrici. Come per le altre prestazioni non mediche, anche quelle fornite dalle levatrici devono essere specificate nel contesto di elenchi positivi esaustivi. Con l’adeguamento dell’articolo 29 capoversi 2 e 3 nLAMal è possibile creare tale contesto, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale.
Art. 62 cpv. 2 lett. b OAMal
L’enumerazione è completata con la menzione del nuovo capoverso 3 dell’articolo 29 nLAMal, sancendo così nella legislazione le analisi prescritte dalle levatrici in caso di malattia della madre e del figlio. Come per le altre prestazioni non mediche, anche quelle fornite dalle levatrici devono essere specificate nel contesto di elenchi positivi esaustivi. Con l’adeguamento dell’articolo 29 capoversi 2 e 3 nLAMal è possibile creare tale contesto, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale.
5.3 Tariffe di riferimento eque per la libera scelta dellʼospedale in tutta la Sviz-
zera
Art. 35b OAMal (nuovo)
L’articolo 35b AP-OAMal descrive la definizione delle tariffe di riferimento per le cure ospedaliere analoghe dispensate in un ospedale a scelta fuori dal proprio Cantone.
Il capoverso 1 stabilisce che ciascun Cantone deve definire annualmente tariffe di riferimento ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1bisdella legge per le cure ospedaliere dispensate in un ospedale a scelta che non figura nel proprio elenco degli ospedali ma figura in quello del Cantone di ubicazione dell’ospedale e specifica che le tariffe di riferimento devono essere distinte almeno per i tre settori di medicina somatica acuta, di psichiatria e di riabilitazione. Questa differenziazione è necessaria perché nei tre settori vigono sistemi di tariffazione2 diversi. Si tratta, sia dal punto di vista medico sia in termini di tariffazione, di prestazioni non analoghe ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1bis nLAMal (quarto periodo), che richiedono pertanto tariffe di riferimento separate. Tale differenziazione è prevista già oggi nelle raccomandazioni della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)3.
Il capoverso 2 lascia ai Cantoni la possibilità di differenziare ulteriormente le tariffe di riferimento. Questo ha il pregio di consentire una delimitazione ancora più precisa delle cure analoghe. Già oggi diversi Cantoni indicano le loro tariffe di riferimento distinguendole ulteriormente in base a vari criteri. La differenziazione di cui al capoverso 2 deve
2 Strutture tariffali SwissDRG, TARPSY e ST Reha.
3 Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità CDS. Empfehlungen zum Verfahren betreffend die Beiträge der Kantone bei stationären Behandlungen ausserhalb der kantonalen Spitalliste nach Artikel 41 Absatz 3 KVG (raccomandazione 3.2 a pag. 6). Disponibile (in tedesco e francese) al link www.gdk-cds.ch > Gesundheitsversorgung > Spitäler > Finanzierung > Ausserkantonale Hospitalisation.