Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 56 pagine
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che la tassa deve essere versata per ogni gamma. Questa precisazione non comporta alcun aumento materiale delle tasse, bensì una garanzia e un’armonizzazione a livello giuridico della prassi esistente. L’adeguamento serve a creare certezza del diritto e a garantire che, in futuro, l’obbligo di pagare le tasse possa essere attuato in modo uniforme e senza lasciare margini di interpretazione.
8. Disposizioni transitorie della modifica del...
Il capoverso 1 delle disposizioni transitorie relative alla modifica dell’OAMal e dell’OPre stabilisce che le disposizioni delle presenti modifiche si applicano anche alle procedure pendenti presso l’UFSP al momento dell’entrata in vigore delle modifiche. Una simile disposizione transitoria è già stata utilizzata in precedenti revisioni (cfr., p. es., le modifiche del 1° febbraio 2017 o del 22 settembre 2023). La disposizione garantisce l’applicazione di norme uniformi, indipendentemente dal fatto che una procedura sia stata avviata prima o dopo l’entrata in vigore.
Il capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica dell’OAMal contiene il disciplinamento secondo cui per i medicamenti che figurano già nell’ES l’UFSP verifica in occasione del prossimo riesame delle condizioni di ammissione, ma al più presto due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica, se sono adempiute le condizioni per una compensazione ai sensi dell’articolo 65bsepties, e stabilisce l’importo da restituire. Le cifre d’affari esistenti fino all’anno precedente l’entrata in vigore non sono considerate in tale periodo. Per contro, le maggiori cifre d’affari rispetto all’anno precedente l’entrata in vigore sono già prese in considerazione nel modello di ripercussioni sui costi ai sensi di un’applicazione parziale.
Il capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica dell’OPre contiene un disciplinamento supplementare concernente il ritmo triennale del riesame, secondo il quale i medicamenti che nel 2026 sono stati sottoposti a riesame non saranno sottoposti a un nuovo riesame nel 2027. In questo modo si vuole evitare un doppio riesame nel giro di poco tempo e garantire un’attuazione coerente della nuova sistematica di riesame. Questo disciplinamento è volto alla parità di trattamento dei medicamenti interessati.
9. Modifiche di altri atti normativi
9.1 Articolo 4 capoverso 5 OCoR
A seguito dell’abolizione della funzione consultiva della CFM per l’attribuzione di medicamenti a un PCG secondo l’articolo 37e capoverso 1 OAMal, è necessario un adeguamento corrispondente anche nell’articolo 4 capoverso 5 OCoR. Finora era previsto che la CFM consigliasse il DFI riguardo all’attribuzione dei medicamenti a un PCG e alla determinazione di dosi giornaliere standardizzate. Ora, invece, si prevede semplicemente che il DFI possa consultare esperti per questi compiti.
9.2 Allegato 2 numero 1.3 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1)
Nel quadro della revisione in corso è inoltre necessario un adeguamento dell’allegato 2 numero 1.3 OLOGA, poiché l’iscrizione della CFM nella categoria di indennizzo S1 con una diaria di 300 franchi non soddisfa più i requisiti attuali.
L’articolo 8n OLOGA distingue tre categorie di indennizzo per le commissioni politico-sociali: le commissioni di categoria S3 richiedono ai propri membri di disporre di elevate conoscenze specialistiche specifiche, mentre le commissioni di categoria S2 richiedono elevate conoscenze specialistiche generali nonché poteri decisionali sovrani e le commissioni di categoria S1 presuppongono elevate conoscenze specialistiche generali e hanno compiti consultivi.
L’adeguamento dell’articolo 37e OAMal ha ampliato notevolmente il profilo di compiti della CFM. In futuro, infatti, non consiglierà soltanto l’UFSP riguardo alla stesura dell’ES, e ora anche a quella del nuovo elenco provvisorio dei medicamenti rimunerati, ma pure il DFI riguardo alla designazione delle vaccinazioni profilattiche. Ciò richiede ai membri una valutazione interdisciplinare e scientificamente fondata dell’elevato fabbisogno medico nonché un approfondimento dei dati probanti clinici e degli aspetti economici in una fase molto precoce. La composizione della commissione è stata adeguata di