Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/84: Introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere: revisione parziale della Costituzione federale nonché delle relative disposizioni di legge · 18 pagine
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ma inviati e controllati in modo centralizzato dai Cantoni tramite il sistema PISA, analogamente agli inviti per gli Svizzeri.
Non cambierà nulla nemmeno per quanto riguarda la compatibilità finanziaria di base. La Confederazione continuerà a sostenere i Cantoni, come avviene attualmente, fornendo personale, materiale e vitto per l’organizzazione delle giornate informative. I costi aggiuntivi dovuti al maggior numero di partecipanti potranno essere coperti dal preventivo globale dell’Aggruppamento Difesa e dell’esercito.
I costi aggiuntivi per i Cantoni sono attualmente difficili da stimare. I Cantoni li quantificano in circa 3,3 milioni di franchi. La stima comprende sia i costi per il personale sia i costi per le infrastrutture. Il Consiglio federale intende fare in modo che i Cantoni si assumano i costi aggiuntivi, al netto del sostegno finanziario già esistente della Confederazione nell’ambito del bilancio cantonale ordinario.
3.3 Questioni relative all’attuazione
3.3.1 Competenze di Confederazione e Cantoni
Le competenze relative alle giornate informative rimangono invariate anche in caso di estensione dell’obbligo di partecipazione alle Svizzere. Attualmente, le giornate informative sono di competenza in parte sia della Confederazione che dei Cantoni. Le basi giuridiche sono stabilite negli articoli 7, 8 e 11 LM e negli articoli 10 e 11 OOPSM, fatti salvi gli adeguamenti descritti al numero 4.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Costituzione federale
Articolo 59 capoverso 2
L’adeguamento di questo capoverso introduce l’obbligo di partecipare a una manifestazione informativa per le Svizzere a livello costituzionale.
4.2 Legge militare
Articolo 5
Adeguamento grammaticale dell’articolo nella versione francese della legge.
Articolo 8
La modifica dell’articolo 8 sancisce a livello legislativo l’obbligo costituzionale per le Svizzere di partecipare a una giornata informativa.
L’articolo 8 capoverso 1 integra l’obbligo già esistente per le persone soggette all’obbligo di leva di partecipare alla giornata informativa con il nuovo obbligo per le Svizzere.