Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/84: Introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere: revisione parziale della Costituzione federale nonché delle relative disposizioni di legge · 18 pagine

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6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-

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Il principio di sussidiarietà (art. 5a Cost.) e il principio di equivalenza fiscale (art. 127 Cost.) non sono interessati dalle modifiche previste.

6.6 Rispetto dei principi della legge sui sussidi

L’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere non prevede alcuna modifica delle competenze vigenti o degli obblighi finanziari della Confederazione e dei Cantoni. I principi della legge federale del 5 ottobre 199020 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) continuano a essere rispettati.

6.7 Delega di competenze legislative

Le modifiche pianificate non comportano una nuova delega di competenze normative ai sensi dell’articolo 164 capoverso 2 Cost.

6.8 Protezione dei dati

Come menzionato al numero 4.4 si prevede che gli inviti per le Svizzere e per Svizzeri siano spediti tramite il sistema PISA dell’esercito. Saranno ora registrati nel PISA anche i dati personali delle Svizzere in vista della giornata informativa. Verranno raccolti gli stessi dati che già oggi vengono rilevati per tutte le persone soggette all’obbligo di leva. Non si tratta di dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c LPD. La prassi di base del trattamento dei dati nel PISA non sarà modificata.

20 RS 616.1