Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/84: Introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere: revisione parziale della Costituzione federale nonché delle relative disposizioni di legge · 18 pagine
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Il controllo militare verifica se l’obbligo di partecipare alla giornata di orientamento è stato rispettato. Per garantire che possa essere verificata anche la partecipazione delle Svizzere alla giornata informativa, viene modificata la disposizione dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a LM. Sia le Svizzere che gli Svizzeri annunciati saranno ora inclusi nel controllo militare.
Nella versione francese della MG è stata inoltre apportata una modifica grammaticale all’articolo 11, capoverso 2, lettera d.
La normativa odierna, ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera e LM, prevede che i Cantoni invitino le donne alla giornata informativa. Con l’introduzione della giornata informativa obbligatoria per le donne questa normativa non è più necessaria e sarà quindi abrogata.
4.3 Codice penale militare
Articolo 3 capoverso 1 numeri 5, 5bise 6
L’articolo 3 disciplina il campo d’applicazione del CPM. Il numero 5 stabilisce che, durante la giornata informativa, le persone soggette all’obbligo di leva sottostanno al CPM. Allo scopo di unificare la terminologia, anche al numero 5 si adotta ora l’espressione «manifestazione informativa», in luogo di «giornata informativa».
L’adeguamento al numero 5bisstabilisce che anche le Svizzere sono sottoposte al diritto penale militare per quanto concerne il loro obbligo di partecipazione alla manifestazione informativa nonché durante la manifestazione informativa. In base al principio della parità di trattamento, l’inosservanza dell’obbligo di partecipare sarà sanzionata allo stesso modo della mancata partecipazione alla giornata informativa da parte delle persone soggette all’obbligo di leva. La Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP) e l’Associazione svizzera dei comandanti di circondario (VSK), in collaborazione con l’Ufficio dell’uditore in capo, hanno elaborato raccomandazioni sulla prassi penale, che dovrebbero fungere da orientamento per le autorità competenti16. Le Svizzere sono soggette alla medesima prassi penale in caso di mancata partecipazione.
La formulazione del numero 6 viene adattata. Siccome la LM è già menzionata nel precedente numero 5bis, al numero 6 il rinvio completo con la nota a piè di pagina non è più necessario e viene meno.
16 Rapporto del DDPS del 12 luglio 2024 sull‘introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le donne svizzere («Status quo plus»)), p. 16 segg.