Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/84: Introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere: revisione parziale della Costituzione federale nonché delle relative disposizioni di legge · 18 pagine

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Sono fatti salvi le Svizzere e gli Svizzeri all’estero che posseggono la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno adempito i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni sostitutive.

L’articolo 8 capoverso 2 stabilisce che per le Svizzere, l’obbligo di partecipare alla manifestazione informativa sul servizio militare inizia nell’anno in cui compiono i 18 anni.

Siccome l’introduzione di una giornata informativa obbligatoria costituisce un’ingerenza statale nella libertà personale ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 Cost., la durata di tale ingerenza deve essere disciplinata dalla legge. L’articolo 8 capoverso 3 stabilisce, pertanto, che la giornata informativa dura un giorno.

Ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 della legge militare in vigore, le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare a una manifestazione informativa e fornire informazioni sul loro stato di salute (lettera a) e sulla data a partire dalla quale desiderano assolvere la scuola reclute (lettera b). L’obbligo di fornire informazioni è ora disciplinato nell’articolo 8 capoverso 4. Il contenuto del disciplinamento rimane invariato.

La disposizione dell’articolo 8 capoverso 2 della LM in vigore, secondo cui la manifestazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, è ora disciplinata nel capoverso 5.

Finora, la possibilità di partecipare volontariamente alla giornata informativa per le Svizzere non soggette all’obbligo di leva era disciplinata nel capoverso 3. Con l’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le donne, questa disposizione viene a cadere. Ora si applica solo alle Svizzere e agli Svizzeri all’estero non soggetti all’obbligo di leva ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 o dell’articolo 4 capoverso 2 LM ed è compresa nel nuovo capoverso 6 dell’articolo 8.

Articolo 11 capoversi 1 e 2 lettere a, d ed e

La spedizione degli inviti per tutte le persone soggette all’obbligo di leva viene attualmente effettuata dai Cantoni tramite il PISA. I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali cognome, nome, indirizzo e numero AVS delle persone soggette all’obbligo di leva secondo il loro registro degli abitanti.

Per ridurre al minimo l’onere amministrativo aggiuntivo causato dall’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere, in futuro anche gli inviti per le Svizzere dovranno essere spediti tramite lo stesso sistema. Di conseguenza, i Comuni di domicilio dovranno registrare nel PISA anche i dati personali delle Svizzere. Con l’adeguamento dell’articolo 11 capoverso 1 LM, i Comuni di domicilio metteranno a disposizione i dati richiesti. L’attuale revisione della LM contempla anche l’adeguamento dell’articolo 11 capoverso 1 della LM. Fatto salvo un eventuale referendum, gli adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. La modifica prevista è inclusa nel progetto in consultazione. la formulazione attualmente in vigore verrebbe integrata con l’aggiunta che i dati devono essere forniti anche per le Svizzere.