Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/84: Introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere: revisione parziale della Costituzione federale nonché delle relative disposizioni di legge · 18 pagine
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La partecipazione obbligatoria alla giornata informativa per le Svizzere è una misura adeguata ad aumentare il coinvolgimento delle donne nei settori rilevanti per la sicurezza in Svizzera, in linea con la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
6.2.2 Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei con-
fronti della donna
La Convenzione del 18 dicembre 197919 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna impegna la Svizzera a:
▪ astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna e ad
agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
▪ prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare
o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna.
La Convenzione intende per discriminazione ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su una base di parità tra l’uomo e la donna.
L’introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere eliminerebbe o almeno attenuerebbe la discriminazione nei confronti delle Svizzere nell’accesso alle informazioni e alle attività relative alla politica di sicurezza.
6.3 Forma dell’atto
La revisione parziale della Cost. può essere decisa dall’Assemblea federale (art. 194 cpv. 1 Cost.). Entra in vigore con l’accettazione del Popolo e dei Cantoni (art. 195 Cost.). I necessari adeguamenti legislativi costituiscono importanti norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 Cost. Gli adeguamenti sono adottati sotto forma di un atto mantello.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede né la creazione di nuove disposizioni in materia di sussidi che implicano spese al di sopra di uno dei valori soglia, né l’adozione di nuovi crediti d’impegno / dotazioni finanziarie (cfr. art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
19 RS 0.108